Versamenti sul c/c postale  141374   intestato a UNIRISCOSSIONI S.p.A.

 

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n.    186  Registro deliberazioni

del 29.12.2005

Estratto del deliberato:

…..

  • di applicare per l’anno  2006 le aliquote differenziate così specificate:

§         4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo con detrazione d’imposta pari ad Euro 155,00;

§         5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze in uso a familiari ivi residenti (genitori – figli – fratelli e/o discendenti entro il 2° grado di parentela);

§         5.5 per mille  per gli immobili di proprietà di persone fisiche adibite  locate con regolare contratto di affitto ed adibite ad abitazione principali e loro pertinenze  da persone residenti nel Comune;

§         6,00 per mille aliquota ordinaria: immobili di proprietà di persone residenti non locate, altri immobili ( A/10, C/01 , fabbricati inseriti nel gruppo D etc etc), aree edificabili, terreni agricoli;

§         7 per mille immobili  adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di persone non residenti nel Comune – immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di società di capitali e di persone;

§         esenzione totale  per gli immobili adibiti ad abitazione principale comprese le pertinenze, di proprietà di persone fisiche residenti  portatori di handicap di cui allla Legge 104/92 e  riconosciuti  invalidi al 100 % o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100 %

Tale esenzione viene concessa  previa presentazione  del certificato di invalidità  e con un limite reddituale  come da certificazione I.S.E.E.  di Euro 18.000,00. I.S.E.E.

L’esenzione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia titolari di diritti reali solo sull’immobile destinato ad abitazione principale sua e del proprio nucleo familiare. L’esenzione  di cui al presente comma non può essere applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo  dell’imposta siano titolari di diritti reali su altri immobili

  • di stabilire ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto III° della Legge 23.12.1996, n. 662, la detrazione riferita all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a €uro 155,00;
  • di riconfermare quanto già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 23.06.1999, avente per oggetto “I.C.I. – Applicazione dell’aliquota riferita all’immobile anche alle relative pertinenze”, ovvero che alle pertinenze dei fabbricati verrà applicata l’aliquota riferita all’immobile interessato;