N. 312 del  30 dicembre 2005

 

OGGETTO: I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2006.

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

I)         VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

 

II)        VISTO l’art. 4 delle L.23 ottobre 1992, n. 241, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

 

 

III)       VISTO il Titolo I, Capo  I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, a partire dall’anno 1993;

 

IV)       VISTO l’art. 6 del suddetto D.Lgs n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 - c. 53 - della L. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone:

            a) al comma 1 che l’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo .

            b) al comma 2  che l’aliquota dev’ essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

V)        VISTO l’art. 53 c. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

           

 

VI)       CONSTATATO che l’art. 8 c. 3 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della citata L. 662/1996, stabilisce  che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, oppure l’importo di € 103,29, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a  € 258,22, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Il tutto con la medesima delibera di fissazione dell’aliquota;

 

VII)     CONSIDERATO che:

 

            a) nel bilancio triennale e quindi per gli anni 2004, 2005 e 2006, il Consiglio comunale ha previsto un uguale livello di entrate e quindi, implicitamente, il permanere nel 2006 dell’aliquota fissata per il 2005;

 

            b) secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, altrimenti non conseguibile a causa degli incrementi di spesa, relativi al costo del personale,  tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili dev’essere almeno mantenuta nella misura del 6 per mille;

            c) in simile situazione è impensabile una riduzione dell’aliquota, a suo tempo fissata nel 6 per mille per il 2005;

 

            VIII)    VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 25 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

 

Con voti palesi ed unanimi

 

 

DELIBERA

 

 

1)         PRENDERE ATTO che con l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a decorrere dall’anno 1993;

 

 

2)         FISSARE  per l’anno 2006 l’aliquota I.C.I. nella misura del 6 (sei) per mille;

 

3)         DETERMINARE  in  € 103,29 la riduzione da applicare per l’abitazione principale;

 

4)         INCARICARE il Funzionario responsabile d’inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti c/o il Ministero di grazia e giustizia - ROMA, per la relativa pubblicazione, così come disposto dall’art. 1, c.1, lett. s) del D.Lgs 506/1999;

 

5)         INCARICARE  l’Ufficio tributi e attività economiche della riscossione diretta, così come previsto dall’art. 9 del regolamento applicativo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato dal Consiglio comunale con atto n. 45 in data 27 novembre 1998;

 

6)         RISERVARSI di assumere gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art. 18, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.