PROPOSTA
 
Il Sindaco Lorenzetti Gino dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Determinazione aliquota I.C.I. anno 2005. Riconferma”.
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
         Sentita la proposta del Sindaco;
 
         Visto l’art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993;
 
         Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che l’aliquota può essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobile diverso dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
 
         Visto l’art. 3, comma 55, della L. 662/1996, che modificando l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, eleva fino a € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 
         Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 22.12.1998, in vigore dal 1° gennaio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, con il quale si stabilisce che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
 
         Visto il D.M. del 30 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali per l’anno 2004 al 28.02.2005;
 
         Visto l’art. 42, punto 2 lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 che esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe dei tributi comunali;
 
Considerato che l’effettivo fabbisogno finanziario dell’Ente costituisce il presupposto indefettibile a cui inevitabilmente deve raccordarsi l’articolazione dell’aliquota d’imposta da applicare;
 
Valutate quindi le modalità per conseguire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della situazione economica del Comune di Roverchiara;
 
         Ritenuto di non modificare rispetto a quanto deliberato per l’anno 2004, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, e stabilirla nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili;
 
         Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,
 
         Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto;
 
 
 
DELIBERA
 
  1. di determinare e quindi di riconfermare anche per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili;
 
  1. di fissare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 
  1. di incaricare il funzionario preposto a trasmettere copia del presente atto al concessionario della riscossione, in conformità all’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato;
 
  1. di pubblicare, a norma dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 506/1999, per estratto nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso di adozione, la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali.
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per gli effetti dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.