ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 22 DEL 18 APRILE 2011

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…. Omissis

 

1)             DI CONFERMARE per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già stabilite per il 2010, come di seguito esposto:

-                aliquota ordinaria del 6 per mille;

-                aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille (per le unità non esenti);

-                aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel Comune dal 01/01/2011 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;

-                aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al 31/12/2010;

-                aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell’anno 2011;

-                aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell’anno 2011 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;

-                aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2011 nuove attività commerciali;

-                aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;

-                detrazione minima prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 103,29=;

-                detrazione di Euro 258,23= per l’abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:

a)  portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;

b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi  altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;

-                detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)     disoccupato nel 2010 per almeno 6 mesi, che abbia sottoscritto apposito patto di servizio con il Centro per l’Impiego;

b)     lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2010 per almeno 6 mesi;

c)     componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2010 non superiore ad Euro 25.000,00=;

d)     coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2010 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2010 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2009 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00=;

-                elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo familiare composto nel 2011 da n. 2 coniugi aventi, al 31/12/2010, età superiore a 65 anni, e con reddito complessivo imponibile IRPEF 2010 non superiore ad Euro 25.000,00;

 

2)             DI PRECISARE che, in materia di unità immobiliari equiparate all’abitazione principale viene confermata l’applicazione del disposto di cui all’articolo 11 del regolamento comunale sull’I.C.I., come nelle premesse esplicitato;

 

3)             DI STABILIRE che il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere entro e non oltre il termine del versamento della 2^ rata ICI (saldo), e perciò entro il 16 dicembre 2011;