OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1.       di determinare per l'anno 2009 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura:

a)      4,00 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

b)      7,00 per mille per tutti gli altri immobili.

2.       di confermare la detrazione fissa dell'imposta, di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 nella  misura di € 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad          abitazione principale da parte del soggetto passivo.

E' altresì equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a)      al coniuge, anche se separato o divorziato;

b)      ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale e residenza anagrafica

Gli immobili di cui al comma 2 non beneficiano della detrazione per l'abitazione principale qualora tale detrazione sia stata usufruita per l'abitazione dove il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.

3.   di confermare per l'anno 2009 in € 51,65 l'ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 prevista dall'art. 8 comma 2 sopra citato, in favore delle seguenti categorie di contribuenti:

A) PENSIONATI

1. Possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'01.01.2009. Nel caso in cui l'alloggio è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

2. Avere compiuto il 60° anno di età alla data del 01.01.2009;

3. Essere in condizione non lavorativa e con un reddito non superiore a € 8.500,00 annui lordi riferito all'anno 2008. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.

B) FAMIGLIE NUMEROSE

1. Possesso del solo alloggio abitato d eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'01.01.2009. Nel caso in cui l'alloggio è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. Nucleo familiare composto da 6 o più componenti all'01.01.2009;

3. Reddito familiare riferito all'anno 2008 non superiore a € 51.000,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono €8.500,00 lordi annui per ogni componente superiore a sei.

C) PORTATORI DI HANDICAP

1. Handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l'agevolazione è riferita alla loro quota di proprietà.

D) RICOVERATI IN CONDIZIONI DI LUNGODEGENZA

1. Ricoverati in condizioni di lungo degenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore a sei mesi; l'agevolazione è riferita alla loro quota di proprietà, ed è usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Nei casi di cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B) (Famiglie numerose) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

I contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione di cui al punto 3) devono presentare al servizio tributi comunale idonea documentazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti entro la data di scadenza del versamento della rata in acconto 2009.

4. di confermare i valori delle aree fabbricabili come stabiliti nella delibera di Giunta Comunale n. 122 del 17.11.2005.

5. di dare atto che il presente provvedimento costituirà allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2009, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e del Decreto Lgs. 267/2000