COMUNE DI NOGARA

Provincia di Verona

 

Verbale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                             

D E L I B E R A

                                                                   

1)     di riconfermare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

a)   4 (quattro) per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b)   4 (quattro) per mille pertinenze abitazioni principali;

c)   7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili.

 

2)     di riconfermare la detrazione fissa dell’imposta, di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 nella misura di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.

 

3)     di confermare per l’anno 2008 in € 51,65 l’ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 prevista dall’art. 8 comma 2 sopra citato, in favore delle seguenti categorie di contribuenti:

 

A) PENSIONATI

1 – Possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’01.01.2008. Nel caso in cui l’alloggio è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

2 – Avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 2008;

3 – Essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a € 7.900,00 annui lordi riferito all’anno 2007. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.

 

B) FAMIGLIE NUMEROSE

1 – Possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’01.01.2008. Nel caso in cui l’alloggio è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 – Nucleo familiare composto da 6 (sei) o più componenti all’01.01.2008;

3 – Reddito familiare riferito all’anno 2007 non superiore a € 47.400,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 (sei) componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.900,00 lordi annui per ogni componente superiore a sei.

 

C) PORTATORI DI HANDICAP

1 – Handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l’agevolazione è riferita alla loro quota di proprietà.

 

D) RICOVERATI IN CONDIZIONI DI LUNGODEGENZA

1 – Ricoverati in condizioni di lungodegenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore a sei mesi; l’agevolazione è riferita alla loro quota di proprietà , ed è usufruibile a condizione che l’abitazione non risulti locata.

 

Nei casi di cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B) (Famiglie numerose) l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

 

4)     Di prendere atto che ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al precedente punto 3) vengono determinati i seguenti criteri applicativi:

Il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:

-                 Nome, Cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 154,94.

-                 La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 12 aprile 2008 al Comune di Nogara, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune medesimo.

-                 Sarà compito del funzionario I.C.I. del Comune verificare le richieste-autocertificazioni.

-                 Entro il 12 maggio 2008 il Funzionario suddetto provvederà con proprio atto a stabilire le quote a favore dei contribuenti in applicazione dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale ex art. 12 legge 241/90, in quanto applicabili.

-                 L’Ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

 

5)     di prendere atto dell’ulteriore detrazione ICI, a carico dello Stato, applicata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), così come prescritto dall’art. 1, comma 5, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).