- aliquota ordinaria del 6,6 (sei virgola sei) per mille
- aliquota del 7 (sette) per mille: per le unità immobiliari ad uso abitazione, classificate nelle categorie
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, possedute in aggiunta all’abitazione principale o non
locate;
- aliquota ridotta 4 (quattro) per mille:
a) alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 direttamente adibite ad abitazione
principale da soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;
b) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che lo stesso immobile non
risulti locato.
L’aliquota ridotta del 4,00 per mille si applica anche alle pertinenze limitatamente a una per
ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7 e per le unità
immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,