INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

 

Con deliberazione n.18 del 24 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha deliberato:

1.        di confermare per l’anno 2009, per i motivi citati in premessa, le stesse aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

·        5,0 (cinque, zero) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell’abitazione principale medesima;

·        6,0 (sei, zero) per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, escluse le aree fabbricabili;

·        7,0 (sette, zero) per mille per le aree fabbricabili;

2.        di determinare, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge di € 103,29;

3.        di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Inoltre, sono escluse dall’esenzione gli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9.

L’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri familiari tutti residenti nel Comune di Castel d’Azzano (parenti in linea retta di I° grado),  si considera abitazione principale con effetto dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione previa comunicazione secondo il modulo predisposto presso l’ufficio Tributi e l’agevolazione ed in ogni caso non precedente all’anno in cui la comunicazione è stata presentata ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.