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DELIBERA

1.        di determinare per l’anno 2007, per i motivi citati in premessa, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

·        5,0 (cinque, zero) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell’abitazione principale medesima;

·        6,0 (sei, zero) per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, escluse le aree fabbricabili;

·        7,0 (sette, zero) per mille per le aree fabbricabili;

2.        di determinare, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge di € 103,29;

3.        di riconoscere, per l’anno 2007, un’ulteriore detrazione di € 103,29-, per i contribuenti proprietari (o comunque soggetti passivi dell’imposta), su territorio nazionale, di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sempre nel limite di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate), la medesima detrazione spetta ai contribuenti che non rientrano nell’ipotesi precedente e che siano conviventi anagraficamente con portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La medesima detrazione spetta anche agli invalidi civili al 100% gravi, con riconosciuta indennità di accompagnamento. Per la spettanza di tali agevolazioni gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti;

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