D.G.C. n. 15 del 13 febbraio 2006

 

Oggetto:           Determinazione aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2006.

 

 

DATO ATTO che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall’art. 3, commi dal 53 al 59, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dall’art. 3 della Legge 09 maggio 1997, n. 122 e dagli artt. 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO altresì l’art. 1.5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

            RILEVATO che:

ž          presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

ž          soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;

ž          l’imponibile dell’imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

 

            EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell’I.C.I. è così determinato:

a)   per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverosia pari al 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;

b)  per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;

c)   per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

d)  per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

 

            DATO ATTO che, ai fini del calcolo dell’I.C.I., l’art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:

a)   del 5% delle rendite catastali;

b)  del 25% dei redditi dominicali;

 

CONSIDERATO che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

              CONSIDERATO che, per effetto legge 266 del 23/12/2005, art. 1, comma 155, il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio è stato prorogato, limitatamente all’anno in corso, al 31/03/2006;

 

            RILEVATO che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

            RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 04/02/2005 con la quale si determinavano  per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) come segue:

 

I.C.I. anno 2005

tariffe

1ª casa

5,5 ‰

Altre case

6,3 ‰

Terreni agricoli

6,0 ‰

Aree fabbricabili

6,3 ‰

Altri fabbricati

6,3 ‰

 

            RITENUTO di confermare per l’anno 2006 le aliquote fissate per l’anno 2005;

 

            VISTO il D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 42 comma 2 lett. f e 48 comma 2 che disciplinano la competenza di tale materia;

 

SI PROPONE

 

1.      DI CONFERMARE per l’anno 2006, per tutto quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

 

I.C.I. anno 2006

tariffe

1ª casa

5,5 ‰

Altre case

6,3 ‰

Terreni agricoli

6,0 ‰

Aree fabbricabili

6,3 ‰

Altri fabbricati

6,3 ‰

 

 

2.      DI CONFERMARE, inoltre, per l’anno 2006 la detrazione per la 1ª casa in € 103,29=;

 

3.      DI DARE ATTO che da parte del responsabile del procedimento, Sig. Borin Luigi Fausto, sarà cura di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

4.      DI PRECISARE che il presente provvedimento non è soggetto ad omologazione del Ministero delle Finanze (R.M. Fin. N. 146 del 3 febbraio 1993).

 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            UDITA la relazione del Presidente;

 

            VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

            PRESO ATTO che:

 

·        è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

 

·        è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

·        il Segretario Comunale ha espresso il parere favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 32 dello Statuto Comunale.

 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

      Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

 

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.