D.G.C. n. 18 del 4 febbraio 2005

 
Oggetto:           Determinazione aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) e valore aree fabbricabili ai fini dei controlli in materia I.C.I.. Anno 2005.
 
            I sottoscritti in qualità di Responsabili dei Servizi esprimono sulla seguente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i propri rispettivi pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
(Borin Luigi)
(Borin Luigi)
 
 
            Si attesta la regolarità dell'istruttoria e si esprime, in ordine alla legittimità della proposta,  parere favorevole, come richiesto dal Sindaco ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Aramini dott. Vincenzo)
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
            Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 ed art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
 
Dato atto che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall’art. 3, commi dal 53 al 59, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dall’art. 3 della Legge 09 maggio 1997, n. 122 e dagli artt. 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 
Visto altresì l’art. 1.5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
            Rilevato che:
ž          presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
ž          soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;
ž          l’imponibile dell’imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;
 
            Evidenziato che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell’I.C.I. è così determinato:
a)   per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverosia pari al 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;
b)  per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;
c)   per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
d)  per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;
 
            Dato atto che, ai fini del calcolo dell’I.C.I., l’art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:
a)   del 5% delle rendite catastali;
b)  del 25% dei redditi dominicali;
 
Considerato che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
 
            Considerato inoltre che, per effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/12/2004, il termine del  31 dicembre per l’approvazione del bilancio è stato prorogato, limitatamente all’anno in corso, al 28/2/2005;
 
            Rilevato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
 
            Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 27/02/2004 con la quale si confermava per l’anno 2004 nelle misure del 5 per mille sulla prima casa, compreso le pertinenze, e del 5,5 per mille relativamente agli altri immobili l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già fissata nel 2003;
 
            Dato atto che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, si ritiene di determinare, per il corrente anno, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) come segue:
 
I.C.I. anno 2005
tariffe
1ª casa
5,5 ‰
Altre case
6,3 ‰
Terreni agricoli
6,0 ‰
Aree fabbricabili
6,3 ‰
Altri fabbricati
6,3 ‰
 
            Considerato che siffatta misura d’imposizione si rende necessaria onde garantire un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltreché per poter consentire il mantenimento dell’attuale ottimale livello qualiquantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;
 
            Visto il comma 2, lett. f), dell’art. 42, della D.Lgs. n. 267/2000;
 
            Richiamata la DGC n. 18/2004, esecutiva, con la quale si determinava a tutto il 31/12/2004 il valore delle aree fabbricabili su tutto il territorio comunale ai fini ICI (anno 2003 D.G.C. 21/2003 – anno 2002 D.G.C. n. 9/02 – anno 2001 D.G.C. n. 27/01 – anno 2000 D.G.C. n. 31/00 – anno 1999 D.G.C. 116/99);
 
            Ritenuto opportuno procedere alla determinazione dei suddetti valori anche per l’anno in corso per permettere ai proprietari di eseguire correttamente il versamento dell’imposta in parola, come da prospetto allegato;
 
            Sentito l’ufficio tecnico comunale e gli operatori del settore immobiliare circa l’andamento del mercato delle aree edificabili;
 
All'unanimità dei voti espressi in forma e norme di legge,
 
DELIBERA
 
1.      Di determinare per l’anno 2005, per tutto quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
 
I.C.I. anno 2005
tariffe
1ª casa
5,5 ‰
Altre case
6,3 ‰
Terreni agricoli
6,0 ‰
Aree fabbricabili
6,3 ‰
Altri fabbricati
6,3 ‰
 
 
2.      Di confermare per l’anno 2005 la detrazione per la 1ª casa in € 103,29=;
 
3.      Di determinare per l’anno in corso il valore dei terreni edificabili nelle misure riportate nell’elenco allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
 
4.      Di designare responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il Sig. Luigi Borin, responsabile Ufficio Tributi, incaricandolo di far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite, ad esecutività del presente atto ed unitamente a copia del medesimo, al concessionario della riscossione;
 
5.      Di precisare che il presente provvedimento non è soggetto ad omologazione del Ministero delle Finanze (R.M. Fin. N. 146 del 3 febbraio 1993).
 
6.      Di pubblicare per estratto il presente provvedimento  nella G.U. della Repubblica Italiana;
 
7.      Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con votazione unanime,  separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla D.G.C. n. 18 del 4 febbraio 2005
 
 
Valori aree fabbricabili anno 2005
 
Zona
Descrizione
Importo €
1B
Capoluogo residenziale completamento
32,54=
1BS
Capoluogo residenziale agricola speciale
21,69=
1C1
Capoluogo residenziale completamento
(lottizzazioni realizzate)
 
37,70=
1C2
Capoluogo residenziale espansione lott.ne in corso o da realizzare
 
13,43=
1D1
Capoluogo produttiva artigianale
(lottizzazione realizzata dal Comune II^ stralcio)
 
20,00=
1D1
Capoluogo produttiva artigianale
(lottizzazione realizzata dal Comune III^ stralcio)
 
31,00=
1D1B
Capoluogo produttiva completamento artigianale
20,00=
1D2
Capoluogo produttiva espansione
10,33=
1E
Capoluogo agricola lotti residenziali
19,11=
2B
Fraz.Marega residenziale completamento
23,24=
2C2
Fraz.Marega residenziale espansione lott.ne  da realizzare
10,33=
2C1
Fraz. Marega residenziale di iniziativa comunale
28,00=
2E
Fraz.Marega agricola lotti residenziali
17,56=