COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza

 

 

 

Estratto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 422 del 17 dicembre 2004 “approvazione aliquote e detrazioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I ) per l’anno 2005” e della successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 28 febbraio 2005 di “modifica alla propria deliberazione n. 422 del 17 dicembre 2004 “Approvazione aliquote e detrazioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.

 

delibera n. 422 del 17 dicembre 2004

(…) omiss

DELIBERA

 

1.      Di  confermare, per l’anno 2005, per le motivazioni citate in premessa,  le aliquote I.C.I. attualmente vigenti, come segue:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta per l’abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica in questo Comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille;

c) aliquota diversificata per gli alloggi non locati: 7 per mille, con le seguenti esclusioni, per le quali si applica l’aliquota ordinaria:

·        unità immobiliare data in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;

·        unità tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;

·        unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

·        unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari;

2.      Di stabilire in 104,00 euro la detrazione per l’anno 2005 per l’abitazione principale del soggetto passivo.

 

3.      Di stabilire nella misura di Euro 208,00 la detrazione dell’imposta dovuta per l'anno 2005 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che siano soddisfatti contemporaneamente tutti i requisiti di seguito specificati:

(a)    un componente del nucleo familiare del soggetto passivo è riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 o è dichiarato invalido civile, in entrambi i casi con percentuale del cento per cento.

(b)   il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato per l'anno 2004,  non può superare l'importo di Euro 26.000,00;

(c)    il soggetto passivo è proprietario, sull'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

(d)   Per usufruire della maggiore detrazione, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 dicembre 2005, copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati  attestante l’invalidità e della dichiarazione dei redditi anno 2004,  o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 attestante i requisiti di cui ai punti precedenti.

4.      Di precisare che l’aliquota del 7 per mille, oltre alle previsioni di cui alla delibera di G.M. n. 249 del 1997 non si applica anche nei seguenti casi:

o        abitazione con dichiarazione di inagibilità  protocollata agli atti del comune come da regolamento comunale; In tal caso l’aliquota applicabile è del 5.5 per mille.

 

 

Omiss (…)

*****************

 

delibera n. 91 del 28 FEBBRAIO 2005

(…) omiss

DELIBERA

1.      di confermare le aliquote ICI per l’anno 2005 approvate con deliberazione n. 422 del 17 dicembre 2005 per quanto non modificate dai punti successivi;

2.      di introdurre una aliquota pari a zero per l’anno 2005, per gli immobili dati in locazione a canone agevolato con contratto stipulato conformemente ai patti territoriali siglati in Comune di Bassano a norma della Legge 431 del 1998 e successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, da applicare con le modalità e criteri che seguono:

a.    l’ aliquota potrà essere applicata dal soggetto passivo su immobili di categoria A con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A1, A8, A9 e gli immobili storici a norma del decreto legislativo. 490 del 1999;

b.    tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinità, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;

c.    non deve essere stato stipulato altro contratto di locazione nei dodici mesi precedenti con lo stesso locatario per lo stesso immobile;

d.    l’immobile dovrà essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale, come definita dall’articolo 37 commi 1 e 2 ;

e.    la destinazione ad abitazione principale, dovrà essere indicata nel contratto di locazione, e dovrà risultare dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;

f.      l’ aliquota si applica dalla data di stipula del contratto in ragione dei mesi di vigenza del contratto;

g.    l’aliquota si applica ai contratti stipulati e registrati entro il 31 ottobre 2005

h.    il soggetto passivo dovrà comunicare, allegandone copia, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, l’avvenuta stipula e registrazione del contratto in oggetto e la sussistenza dei requisisti necessari.

i.      la comunicazione per l’anno 2005 dovrà essere presentata tassativamente entro il 31 dicembre 2005 all’Ufficio Protocollo comunale, a pena inapplicabilità dell’aliquota agevolata;

3.      di introdurre l’aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati da almeno due anni. Tale aliquota non si applica nei seguenti casi per i quali l’imposta viene liquidata applicando l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille

·        unità immobiliare data in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;

·        unità tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Bassano;

·        unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

·        unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari;

·        abitazione con dichiarazione di inagibilità protocollata agli atti del comune come da regolamento comunale.