Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504/92, riguardante l’imposta comunale sugli immobili e, in particolare,

l’art. 6, comma 2, che dà la facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote in misura non inferiore al 4

per mille ne superiore al 7 per mille, con riferimento agli immobili posseduti;

Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il

quale, a modifica dell’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, ha attribuito al

Consiglio Comunale il potere di fissazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;

Visto, altresì, l’art. 2, comma 4, della L. 431/98, che prevede la deroga dai limiti minimi e

massimi sopra stabiliti, in applicazione delle facoltà ivi previste;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2006, esecutiva, con la quale sono state

mantenute, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. determinate per l’anno 2000, è stata fissata in € 154,94

e € 258,23 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, per le unità

immobiliari adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all’art. 3 D.Lgs. 502/92,

rientranti nelle condizioni ivi descritte;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 38 del 25.03.2004, esecutiva, con la quale, a

modifica della succitata G.C. 1/2004 viene disposto che, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel

territorio comunale l’aliquota I.C.I. per gli immobili locati a norma dell’art. 2, comma 3, della L.

431/1998 ed ai sensi dell’accordo definito in sede locale, l’aliquota è ridotta al 2°/°°;

Ritenuto di mantenere inalterato il carico fiscale e di confermare, quindi, le aliquote deliberate

lo scorso esercizio;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il decreto interministeriale (Interno - Economia e finanze) del 30 novembre 2006,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2006, con il quale è stato differito al 31

Marzo 2007 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per

l’anno 2007;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche

Fiscali - n. 3/DPF del 16 aprile 2003, con la quale sono state diramate le istruzioni sulla

pubblicazione delle deliberazioni relative alle aliquote ICI e all’introduzione delle condizioni per

usufruire dell’eventuale, ulteriore detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale;

Visto l’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l’I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del

21.12.98, esecutiva, CO.RE.CO. 1440/98, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del

20.12.2000 e deliberazione di C.C. n. 3 del 28.01.2004, esecutive;

Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri

favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato

con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

Presenti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

1. Di mantenere, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale e per gli immobili locati

con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 °/°°;

2. Di mantenere, per l’anno 2007, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio comunale

l’aliquota I.C.I. ridotta al 2°/°°, per gli immobili locati a norma dell’art. 2, comma 3, della L.

431/1998 ed ai sensi dell’accordo definito in sede locale;

3. Di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le

unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione per la categoria

A10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 7°/°°;

4. Di mantenere, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie

precedenti al 6°/°°;

5. Di mantenere in EURO 154,94 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs.

504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi

di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92 che rientrano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 01.01.2007, 60 anni e che siano in condizione

non lavorativa;

b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;

c) portatori di handicap;

d) soggetti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del minimo vitale;

6. Di mantenere in EURO 258,23 la detrazione di imposta di cui all’art. 8, comma 3. D.Lgs. n.

504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di

cui all’art. 3, D.Lgs. 504/92, che rientrano nelle seguenti condizioni:

e) Soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge od un ascendente

diretto convivente, portatore di handicap con una invalidità pari al 100%, ai sensi della L. 104/1992;

7.Di stabilire inoltre che:

· in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporre di un reddito

annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2006, non superiore a EURO 10.845,59 aumentato di

EURO 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di

handicap. EURO 1.291,14;

· restano in ogni caso escluse da detta agevolazione e dall’esenzione le abitazioni principali

classificate in catasto alle categorie A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9

(castelli, palazzi......);

· i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto

di proprietà od altro diritto reale di godimento:

n dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categorie

catastali classificate come C2, C6 e C7;

n di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a EURO 2.582,58;

n di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.

n L’ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene

suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che

siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo

stesso;

n L’handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l’attività lavorativa.

8. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione o di esenzione da parte dei

soggetti, così come sopra indicati da lett. a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando

esclusivamente il modello predisposto dall’ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione

come parte integrante e sostanziale della stessa;

9.Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della

detrazione principale di legge;

10. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell’anno di imposizione, per la presentazione

all’Amministrazione Comunale dei modelli medesimi;

11. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell’Ente entro il

30 Novembre dell’anno di imposizione;

12. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione,

fatta salva diversa successiva determinazione dell’Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti;

in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione o dell’esenzione,

sarà tenuto al saldo dell’imposta, versando la parte indebitamente detratta;

13. Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari

alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo le istruzioni impartite dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze, con la circolare in premessa citata;

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000.