Comune di Vigonovo

deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2005 ad Oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. anno 2005"

LA G.C.

DELIBERA

1. Di mantenere, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale e per

gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo

definito in sede locale al 4,5 °/°°;

2. Di mantenere, per l’anno 2005, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio

comunale l’aliquota I.C.I. ridotta al 2°/°°, per gli immobili locati a norma

dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998 ed ai sensi dell’accordo definito in sede

locale;

3. Di mantenere, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non

locati, intendendo le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo

catastale A (ad eccezione per la categoria A10 - ufficio) che vengono tenute

vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 9°/°°;

4. Di mantenere, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano

nelle categorie precedenti al 6°/°°;

5. Di mantenere in EURO 154,94 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma

3, del D.Lgs. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad

abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92 che

rientrano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 01.01.2005, 60 anni e che

siano in condizione non lavorativa;

b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;

c) portatori di handicap;

d) soggetti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del

minimo vitale;

1. Di mantenere in EURO 258,23 la detrazione di imposta di cui all’art. 8, comma

3, D.Lgs. n. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione

principale, dei soggetti passivi di cui all’art. 3, D.Lgs. 504/92, che rientrano

nelle seguenti condizioni:

a) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge

od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una

invalidità pari al 100%, ai sensi della L. 104/1992;

1. Di stabilire inoltre che:

n in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporre

di un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2004, non superiore a EURO

10.845,59 aumentato di EURO 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in

cui il familiare a carico sia portatore di handicap, EURO 1.291,14;

n restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali

classificate in catasto alle categorie A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in

ville) e A/9 (castelli, palazzi......);

n i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare

titolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento:

n dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna

delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;

n di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a EURO 2.582,58;

n di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.

n L’ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra

determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare

considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali

sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;

n L’handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto,

l’attività lavorativa.

1. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte

dei soggetti, così come sopra indicati da lett. a) ad e), dovranno essere inoltrate

utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’ufficio e che viene

allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della

stessa;

2. Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte,

godranno della detrazione per abitazione principale di legge;

3. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell’anno di imposizione, per la

presentazione all’Amministrazione Comunale dei modelli medesimi;

4. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni

dell’Ente entro il 30 Novembre dell’anno di imposizione;

5. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della

ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell’Ente,

qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non

potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sarà tenuto al saldo dell’imposta,

versando la parte indebitamente detratta;