LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il  D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’I.C.I.;

           

Visto l’art. 42, del D.Lgs. n° 267/2000, lettera f), il quale conferisce alla Giunta Comunale la competenza  per la  determinazione delle aliquote;

 

Considerato che l’aliquota non può essere inferiore al 4%o, ne può essere superiore al 7%o se non per straordinarie esigenze di bilancio;

 

Visto l’art. 2 comma 4, della Legge n° 431/1998, recante norme in materia di disciplina delle locazione adibite ad uso abitativo, il quale prevede la facoltà ai comuni di derogare il limite massimo dell’aliquota ICI nella misura massima del 9%o, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

           

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n° 388/2000, la quale definisce il termine  di approvazione dei tributi locali e dei regolamenti, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 4.12.2003 con la quale venivano apportate alcune precisazioni;

 

Vista la legge finanziaria per l’anno 2005 n. 311 del 30.12.2004 la quale apporta alcune modifiche relativamente agli estimi catastali e alle procedure di accatastamento degli immobili;

 

Visti i tagli alle entrate da trasferimenti erariali effettuati dal Ministero dell’Interno nell’anno 2004, che non sono stati compensati da altre nuove entrate e per i quali si sono dovute apportare riduzioni notevoli alla spesa corrente del bilancio di previsione dell’esercizio 2004;

 

Ritenuto di effettuare una manovra correttiva sul gettito dell’imposta comunale sugli immobili effettuano alcune variazioni di aliquota e modifiche delle detrazioni in modo da consentire un innalzamento dei limiti di spesa altrimenti imposti dalle entrate insufficienti;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale, n° 2, del 9.01.2004, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2004, il bilancio pluriennale 2004/2006, la relazione revisionale e programmatica e gli altri allegati obbligatori, esecutiva;

 

Vista la delibera di Giunta Comunale, n° 7 del 14.01.2004, con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2004;

 

Visto  l’art. 48 del D.lgs. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n° 25 del 06.04.2001 (CO.RE.CO., prot. 2558 del 10.04.2001);

 

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

 

 

            Con votazione unanime, espressa in forma palese;

 

DELIBERA

 

1)      determinare per le motivazione esplicitate in premessa, per l’anno 2005 le seguente aliquote I.C.I. e relative detrazioni di imposta:

 

 

Tipologia

Aliquota 2005

Detrazione 2005

1

- abitazione principale e relative pertinenze,

- alloggi utilizzati dai soci delle cooperative a proprietà indivisa,

- alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case popolari,

- alloggi posseduti, e non locati, da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario

4.50

 

2

Detrazione per abitazione principale o altre fattispecie di cui al precedente punto 1)

 

€ 104,00

3

Detrazione per proprietari della sola abitazione principale o per titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione o comodato, se titolari di pensione sociale come unico reddito del nucleo familiare o se portatori di handicap con invalidità superiore al 75% (alternativa alla detrazione di cui al precedente punto 2)

 

€ 156,00

4

abitazione concesse in comodato a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale

6.00

 

5

Detrazione per le abitazioni di cui al punto precedente

 

€ 0,00

6

Immobili locati o concessi in comodato o uso gratuito

6.00

 

7

Immobili locati con contratto di locazione secondo l’accordo territoriale stipulato in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 2, comma 3 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 5 marzo 1999, art.1 – depositato al Protocollo del Comune di Martellago in data 02.11.1999 al n° 27627;

6.00

 

8

Immobili non locati (tutte le tipologie)

7.00

 

9

Immobili uso abitativo per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni  - Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 2, comma 4

9.00

 

10

Terreni

6.00

 

11

Aree fabbricabili

7.00

 

12

Altri fabbricati: immobili censiti con categorie catastali: D - C3 – C2 – C1 - A10

6.00

 

 

2)      gli immobili locati beneficiano dell’aliquota agevolata previa esibizione del contratto di locazione registrato o mediante autocertificazione;

 

3)      l’applicazione delle aliquote dovrà essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese, il cui  permanere della situazione, si protrae per almeno 15 giorni;

 

4)      le certificazioni dovranno essere prodotte all’Ufficio Tributi, entro l’anno in cui inizia il beneficio, mediante autocertificazione; le medesime avranno validità anche per gli anni successivi fino alle revoca delle stesse e/o alla modifica delle aliquote e/o agevolazioni;

5)      pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale secondo le disposizioni della Circolare del 13.02.1999, n° 49/E del Ministero delle Finanze;

 

6)      trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dall’art. 14, comma 5, dello Statuto Comunale ai Capigruppo Consiliari e al Presidente del Consiglio Comunale;

 

7)      dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

 

8)      incaricare il Servizio Tributi per l’esecuzione del presente atto.