DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 8 in data 15.2.2005
 
 
 
Il Sindaco-Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:
 
                                                                              LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la deliberazione G.C.n.49 dell’ 11.2.93, esecutiva, con la quale è stata determinata, a seguito di straordinarie esigenze di bilancio, nella misura del 7 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 1993 in attuazione del D.Lgs.30.12.1992 n.504;
            Considerato che la deliberazione G.C. n. 317 del 28.10.93 ha ridotto l’aliquota I.C.I. al 6 per mille a decorrere dall’1.1.1994;
            Viste le deliberazioni sottoelencate con le quali l’aliquota del 6 per mille è stata confermata anche per gli anni a fianco di ciascuna indicati:
G.C. n. 251 del 26.10.94 – anno 1995,
G.C  n. 315 del 25.10.95 – anno 1996,
C.C. n.   3 del 26.02.97 – anno 1997,
C.C. n.  12 del 27.02.98 – anno 1998,
C.C. n.   3 del 26.03.99 – anno 1999;
C.C. n.   7 del 28.02.00 – anno 2000;
G.C. n.  12 del 30.01.2001 – anno 2001;
G.C. n.    9 del 5.2.2002 – anno 2002;
G.C. n.    8 del 20.2.2003 – anno 2003;
G.C. n.    6 del  7.2.2004 – anno 2004;
            Visto che l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992 n.504, prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
            Considerato che l’art. 8 del Decreto anzidetto,  prevede la detrazione di Lire 200.000 all’anno dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con facoltà per il Comune di elevarla fino a Lire 500.000 o di ridurre l’imposta dovuta fino al 50%;
            Accertato che il comma 48 dell’art. 3 della legge n. 662/96 ha rivalutato, fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, del 5 % le rendite catastali urbane ai fini dell’I.C.I., mentre il comma 51 dello stesso articolo ha rivalutato del 25% i redditi dominicali ai medesimi fini;
            Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 in base al quale il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
            Preso atto che attualmente tale termine è fissato al 28.2.2005, ma è in fase avanzata la discussione circa la proroga dello stesso al 31.3.2005 o addirittura al 30.4.2005;
            Preso atto che l’art. 42, comma 2, lettera f) del Testo Unico 267/2000, individua tra le competenze del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi sottraendo allo stesso la determinazione delle relative aliquote;
Preso atto quindi che spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
Ritenuto di confermare le aliquote deliberate per il 2004 anche per l’anno 2005, dal momento che il gettito previsto è sufficiente a garantire l’equilibrio del bilancio 2005, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese;
            Ritenuto quindi di fissare anche per l’anno 2005 una aliquota unica pari al 6 per mille;
            Ritenuto inoltre di mantenere inalterate le seguenti detrazioni:
            Vista la deliberazione C.C. n. 63 del 18.12.1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento dell’I.C.I. avente validità dall’1.1.1999;
            Viste le modifiche apportate a tale regolamento, con deliberazioni di C.C. n. 73 in data 15.12.2003 e n. 54 in data 22.12.2004;
            Preso atto del Decreto Sindacale n. 40 in data 29.9.2004, con il quale il Dr. Paolo Bojan è stato confermato Responsabile del Servizio Demografico e Entrate dall’1.10.2004 al 30.9.2005;
            Vista la deliberazione di G.C. n. 1 in data 4.1.2005, con la quale è stata confermata, la struttura organizzativa del Comune, così come risulta dall’art. 33 del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica – norme di accesso”, approvato con deliberazione di G.C. n. 49 in data 5.10.2000, esecutiva, successivamente modificata dalle deliberazioni di G.C. n. 67 in data 4.10.2001, n. 53 in data 29.8.2002 e n. 44 in data 12.6.2003, esecutive;
 
DELIBERA
           
1) Di determinare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l’anno 2005, nella misura unica del 6 per mille;
2) Di prevedere in € 103,30 annue il limite della detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 8 - 2° comma - del D .Lgs. n. 504/92 nel testo modificato dall’art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/96;
3) Di prevedere in € 250,00 annue il limite della detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dove il soggetto passivo abbia nel proprio nucleo familiare la presenza di persone invalide, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata da competente commissione sanitaria;
4) Di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2005 è pari a € 570.000,00;
5) Di inviare copia del presente provvedimento alla Soc. Gest. Line di Venezia - Concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Cona - per i provvedimenti di competenza;
6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan per l’assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento.
 
Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero Perinato in ordine alla regolarità contabile.
 
Quindi, dopo breve discussione, la sopracitata proposta viene approvata all’unanimità per alzata di mano.
 
Con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4° del Testo Unico 267/2000.
 
iccic/rag/lettere