COMUNE DI CHIOGGIA - ALIQUOTE ICI ANNO 2010

 

 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL  09/03/2010 SONO STATE APPROVATE LE SOTTOINDICATE ALIQUOTE:

 

a)         5,5 per mille

    per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che non rientrano nell’esenzione prevista del D.L. 93/2008;

(la medesima aliquota può essere applicata anche ad una pertinenza accatastata in C2 e ad una pertinenza accatastata in C6 a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del Regolamento Comunale)

b)         6 per mille

    per le unità immobiliari abitative locate ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;

    per l’abitazione concessa in uso gratuito affinchè vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, con obbligo di residenza anagrafica;

c)         9 per mille

    per le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;

(questa aliquota si applica anche alle abitazioni a disposizione per uso stagionale o saltuario):

d)         7 per mille

    per tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a familiari ed affini di 2° grado, con obbligo di residenza anagrafica;

(questa aliquota si applica anche a terreni, aree fabbricabili, negozi etc., nonché a garage, magazzini, posti auto accatastati in C2 o C6 che non siano pertinenze dell’abitazione principale).