ai sensi del combinato di cui all’art.1 c.169, 3° periodo, della Legge 296/06 e dell’art.4 c.1 del vigente Regolamento ICI , vengono prorogate, per l’anno d’imposta 2009, le aliquote e detrazioni ICI  nelle stesse misure previste per il 2008, così di seguito riportate:

a)      aliquota ordinaria al 6,5‰ con esclusione degli immobili di cui ai successivi punti b) e c);

b)     aliquota del 5,00‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

c)      aliquota del 7,00‰ per gli alloggi abitabili, non locati e, di fatto non occupati, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

d)     la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992, è elevata ad  € 114,00;

e)     la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 è elevata ad € 258,23 qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap (art. 4 comma 3 del vigente regolamento comunale ICI) per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata con modello A/SAN rilasciato dalla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile o per inabilità parificabile al 100% da autocertificare;