COMUNE DI STRA

 I.C.I. ANNO 2010

 

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE  E DELLE UNITA’ IMMOBILIARI ASSIMILATE CON REGOLAMENTO COMUNALE

Sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 A9 (esclusione in vigore dal 2008 a seguito dell’adozione del D.L. n. 93 del 21/05/08). Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ed ogni altro locale che, benché distintamente accatastato, è ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

 

SONO ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, QUINDI, ESENTATE DAL PAGAMENTO DALL’ICI:

-Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli). Il regolamento comunale ICI (art. 2 commi 5 e 6) prevede che le abitazioni concesse in uso gratuito ai figli e ai genitori siano considerate abitazioni principali se il parente vi dimora abitualmente (purché non già titolare di una quota in proprietà). Anche queste abitazioni rientrano tra quelle escluse dal pagamento dell’ICI.

Per poter usufruire dello stesso trattamento previsto per l’abitazione principale i contribuenti interessati dovranno compilare e presentare il modello predisposto dall’amministrazione (e disponibile anche nel sito internet del comune) e presentare la dichiarazione ICI su apposito modello ministeriale.

-Le abitazioni possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

-L’esenzione riguarda anche i soggetti proprietari che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione ubicato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale.

Tali soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ICI su apposito modello ministeriale.

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI se la variazione della situazione di soggetto passivo d’imposta è determinata da un atto formato presso il notaio.

L’aggiornamento della posizione agli archivi del Comune avviene, infatti, attraverso procedure informatiche di competenza del notaio.

 

ALIQUOTE

Aliquota ordinaria 7 per mille: deve essere applicata a tutti gli immobili che non siano abitazione principale o sua pertinenza.

Aliquota ridotta 4 per mille: deve essere applicata agli immobili di categoria A1, A8 e A9 posseduti a titolo di abitazione principale e alle relative pertinenze.

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA  A1, A8 A9: € 103,29

DETRAZIONE MAGGIORATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8 A9: € 200,00 nel seguente caso:

1– ai contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 74% indipendentemente dal reddito.

Il beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale. Per poter usufruire della maggiore detrazione deve essere compilato l’apposito modello disponibile presso l’ufficio tributi o nel sito www.comune.stra.ve.it .

 

AREE FABBRICABILI: Il Comune, per l’anno 2010, ha modificato il valore venale in comune commercio a cui fare riferimento per il calcolo dell’ICI 2010 in caso di possesso di aree fabbricabili. La tabella che indica i valori medi di mercato è a disposizione presso l’Ufficio Tributi o nel sito www.comune.stra.ve.it .

 

VERSAMENTI:

Anche per l’anno 2010 è stata rinnovata la riscossione tramite il servizio postale da effettuarsi tramite il conto corrente postale n. 12514352 intestato a: Comune di Stra Ve ‑ Servizio di Tesoreria – ICI.

 

ATTENZIONE: il versamento di acconto pari al 50 per cento dell’imposta dovuta deve effettuarsi entro il 16 di giugno mentre il restante 50 per cento va versato dal primo al 16 dicembre. I versamenti vanno effettuati senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

 

VERSAMENTO CON MODELLO F24

In alternativa al bollettino di conto corrente postale è possibile versare l’ICI con il modello F24, utilizzabile da tutti i soggetti. I codici tributo sono i seguenti:

·        3901 ICI per abitazione principale; indicare l’importo al netto della detrazione (per la detrazione è previsto l’apposito campo “detrazione ICI per abitazione principale”)

·        3902 ICI per terreni agricoli

·        3903 ICI per aree edificabili

·        3904 ICI per altri fabbricati

·        3906 ICI per interessi (ad es. in caso di ravvedimento operoso)

·        3907 ICI per sanzioni

 

Codice ente/codice Comune: codice del Comune di Stra è I965

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito l'Ufficio Tributi è a disposizione della cittadinanza il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 13.00 o il venerdì dalle 10.30 alle 12.30 oppure previo appuntamento. n. tel. 0499804008 – n. fax 0499804007.