LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno datato 29.12.2004 che differisce al 28.02.2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e i suoi allegati per l’esercizio 2005;
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448 del 2001 che proroga il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla data di approvazione del bilancio di previsione;
 
VISTO l’art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
 
VISTO l’articolo 6 del D.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante la determinazione dell’aliquota ICI  da parte dei Comuni;
 
VISTO l’art. 8 del D.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante le riduzioni e detrazioni d’imposta;
 
VISTO che nell’esercizio 2004 è stato possibile ridurre l’aliquota I.C.I. relativa all’abitazione principale e sue pertinenze al 5 per mille grazie all’incremento del gettito derivante dal recupero dell’evasione esistente che dal 1999 al 2004 è stato di circa 660.000 euro;
 
RITENUTO di confermare anche per l’esercizio 2005 le tariffe adottate nell’anno 2004;
 
VALUTATA la necessità di provvedere ad un arrotondamento da € 103,29 a € 104 della detrazione per l’abitazione principale;
 
VALUTATA altresì l’opportunità di mantenere anche per l’anno 2005 una maggiore detrazione a favore di soggetti in particolare situazione di disagio economico;
 
RITENUTO di procedere ad arrotondare anche tale maggiore detrazione rispetto all’esercizio 2004 da € 51,65 a € 52;
 
DATO atto dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000 espressione dei quali sono le firme apposte sul retro della deliberazione;
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito
 
 
 

DELIBERA

 
 
 
1.      Di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote d’imposta:
 
-                     Aliquota ridotta pari al 5 per mille per gli immobili  posseduti a titolo di abitazione principale e per le relative pertinenze così come individuate dal regolamento comunale in vigore;
-                     Aliquota ordinaria pari al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
 
2          Di arrotondare la detrazione dell’abitazione principale da € 103,29 stabilita dalla legge a € 104;
 
3          Di elevare la predetta detrazione da € 104 a € 156 in favore delle seguenti categorie:
-         Le famiglie che possiedano solo redditi da pensione e nelle quali il reddito pro-capite del 2004 cioè il reddito totale diviso per il numero di componenti non sia superiore a € 5.850;
-         Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità pari al 100% indipendentemente dal reddito;
Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale.
I contribuenti in possesso dei requisiti devono chiedere informazioni all’ufficio tributi del comune per la documentazione da presentare.
 
4     Di inviare copia della presente deliberazione in estratto. per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale secondo le disposizioni stabilite con Circolare Finanze n. 49/E del 13/02/98;

 

D   E   L   I   B   E   R   A

 
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000