OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER  ESERCIZIO 2006

                               

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D E L I B E R A

 

1) di fissare per l'anno 2006 una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

 

            aliquota ordinaria:

            7,00(sette) per mille per tutti gli altri immobili.

 

            aliquota ridotta:

            6,80 (seivirgolaotto) per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, stabilendo altresì che:

 

a)     ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662 del 23.12.1996, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata, neppure stagionalmente;

 

b)     in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti fino 2° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale. La detrazione si applica, in tal caso, solo in alternativa alla detrazione eventualmente già spettante per altra abitazione principale posseduta nel territorio comunale.

 

2)  di fissare in € 124,00  la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, 2° comma del D.L.vo n.504 del 30.12.1992;

 

3) di elevare a € 258,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, 2° comma del D.L.vo n. 504/92, in deroga al precedente punto 2), nei seguenti casi:

 

a)      unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 2006 per stato di indigenza o povertà;

 

b)      unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei possessori i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni economiche:

 - nucleo familiare composto di un unico componente di età non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore a € 9.000,00;

 - nucleo familiare composto da due o più componenti di cui almeno uno di età non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore a € 13.000,00;

 

Il reddito complessivo è determinato sommando i seguenti redditi:

- reddito da lavoro o pensione, compresi assegni sociali, pensioni sociali e di invalidità con esclusione degli assegni per indennità di accompagnamento;

- interessi su capitali mobiliari calcolati sulla parte eccedente a € 10.000,00;

-20% del patrimonio immobiliare, determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione dell'abitazione principale del possessore.

 

4) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio e detta dichiarazione dovrà pervenire all'Ufficio Tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicità della dichiarazione.

 

5) di determinare per l'anno 2006 ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma 2), lett. d), punto 2) del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs 446, per zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica del vigente Piano Regolatore, i valori di riferimento delle aree fabbricabili al 01.01.2006 site nel territorio del Comune come di seguito indicato:

 

DESCRIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA

VALORE VENALE ATTRIBUITO DAL 01.01.2006

Zona omogenea A - Centro Storico

Non valutata

Zona omogenea B - Completamento

Non valutata

Zona omogenea C - Nuova formazione C1A -C1B Urbanizzata

€ 45,00

Zona omogenea C2 - Nuova formazione - Non urbanizzata

(valutazione da effettuarsi sulla superficie territoriale)

€ 25,00

Zona omogenea C2 - Nuova formazione - In corso di Urbanizzazione:

- Lottizzazione approvata - inizio lavori e parziale esecuzione di opere)

(valutazione da effettuarsi sulla superficie territoriale)

€ 35,00

Zona omogenea C2 - Nuova formazione Urbanizzata (Si considerano urbanizzate le zone in cui sono state realizzate la viabilità, le reti tecnologiche, esclusa la pubblica illuminazione, e per le quali sia stato depositato il frazionamento dei lotti)

(valutazione da effettuarsi sulla superficie fondiaria)

€ 55,00

Zona omogenea D - Insediamenti produttivi - Non urbanizzata

€ 15,00

Zona Omogenea D - Insediamenti produttivi vincolata PIP

€ 10,00

Zona omogenea D - Insediamenti produttivi urbanizzata

€ 35,00

Zona agricola - Sottozone E1 -E2

Non valutata

 

 

 

 

6) di stimare in lire Euro 296.000,00 il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2006 a cui vanno aggiunti € 13.000,00 per il recupero dell'imposta riferita ad anni precedenti, così come meglio dettagliato in premessa e che il maggior gettito rispetto all'applicazione dell'aliquota base d'imposta, sarà utilizzato per le ragioni in premessa indicate;

 

 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL n. 267/2000.