Il Comune di Salzano (provincia di Venezia) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 1 febbraio 2005 ha confermato per l’anno 2005 le medesime aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigenti nell’anno 2004:

 

(Omissis)

 

 

1)      Di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI, così come di seguito articolate:

 

-     aliquota 5 per mille:

Ø      Abitazione principale e relative pertinenze;

Ø      Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto A.T.E.R., gli alloggi posseduti e non locati da soggetto disabile o anziano, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, nonché, le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso in comodato gratuito ai figli ovvero ai genitori, i quali le occupano come abitazione principale;

Ø      Aree fabbricabili e terreni agricoli;

Ø      Generalità dei fabbricati;

 

-    aliquota 5,5 per mille :

Ø      Fabbricati commerciali,  produttivi e amministrativi;

Ø      Immobili locati.

 

 

-    aliquota 7 per mille :

Ø      Abitazioni sfitte e loro pertinenze.

 

2)       Confermare la detrazione d’imposta pari ad euro 104,00 annue, rapportate al periodo di possesso per:

Ø      l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;

Ø      le unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, ed adibite ad abitazione principale;

Ø      gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto A.T.E.R.;

Ø      abitazioni principali possedute e non locate da soggetto disabile o anziano, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non sia locata ovvero concessa in comodato;

Ø      le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso o in comodato gratuito ai figli ovvero ai genitori, le quali le occupano come abitazione principale.

 

3)      Di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni relative alle detrazioni riguardanti le abitazioni concesse in uso gratuito, è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione entro il termine del versamento della prima rata relativa all’anno in cui il soggetto passivo intende applicare l’agevolazione, pena la decadenza del beneficio, e valevole anche per gli anni successivi fino al persistere delle condizioni.

 

(Omissis)