DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 27.1.2005 - "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI" DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005 E DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI. 
 
Richiamato l’art. 1 e il 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs  30/12/92 N. 504 che, agli effetti della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili, prevede, per l’abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione dell’imposta fino alla concorrenza dell’ammontare dovuto, di Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 
Visto l’art. 3 – comma 55 – della Legge 662 del 23.12.1996 con il quale viene sostituito l’art. 8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e constatato che, così come sostituito, al comma  3 consente di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’abitazione principale o, in alternativa, di elevare la detrazione di Euro 103,29 a Euro 206,58, nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio;
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà di elevare da Euro 103,29 a Euro 206,58 la detrazione per l’abitazione principale agli effetti dell’Imposta Comunale sugli immobili limitatamente alle seguenti fattispecie;
1) nuclei familiari con portatori di handicap, o con invalidi civili se quest’ultimi hanno solo reddito derivante dall’invalidità;
2) nuclei  familiari  il  cui   reddito  è  costituito  soltanto  da    pensioni  con   un massimo   di Euro 11.362,05 nel caso di 2 o più persone, e di  Euro  5.681,03 nel caso di unica persona;
 
Considerato opportuno di equiparare ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
-      dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
-      dal coniuge, anche se separato o divorziato;
-      dagli affini entro il secondo grado;
purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
 
Viste le indicazioni previsti dalla L. 431 del 9.12.1998 “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che stabiliscono quanto segue “Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi” e che copia dell’accordo sottoscritto dalle controparti (rappresentati dei proprietari e degli inquilini) è stato depositata presso la segreteria comunale in data 20.10.99 prot. n. 15134;
 
Atteso che l’aliquota dell’imposta ai sensi dell’art. 6 del richiamato D.Lgs n. 504/92 come sostituito dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23.12.2996 n. 662, è stabilita con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e per il 2005 deve essere adottata entro il 28.2.2005
 
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica ai sensi del 1° comma dell’art. 6 del citato D.Lgs n. 540/92, l‘aliquota del 4 per mille;
 
Ribadito che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
 
Verificato il gettito del tributo dell’anno 2004 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito della prima rata;
 
Dato atto che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono un’attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;
 
Constatato che le esigenze di Bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di fissare l’aliquota per l’anno 2005 nella seguente misura:
 
-            5       Per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
-            4       Per mille per le abitazioni date in affitto con contratto agevolato previsti dall’art. 2 comma 3, legge 431/98 in base ai patti e alle condizioni di cui all’accordo siglato tra i rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli inquilini e depositato presso la segreteria del Comune in data 20.10.99;
-            7       Per mille per le abitazioni sfitte, ivi comprese quelle di proprietà di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita degli  stessi, o tenute a disposizione a qualsiasi titolo;
-            7       Per mille per le restanti tipologie;
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 5.3.2004;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
 
Con voti palesi ed unanimi
 
DELIBERA
 
1)  di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nella seguente misura:
 
-              5                  Per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
-              4                  Per mille per le abitazioni date in affitto con contratto agevolato previsti dall’art. 2 comma 3, legge 431/98 in base ai patti e alle condizioni di cui all’accordo siglato tra i rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli inquilini e depositato presso la segreteria del Comune in data 20.10.99;
-             7                per mille per le abitazioni sfitte, ivi comprese quelle di proprietà di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita degli  stessi, o tenute a disposizione a qualsiasi titolo;
-             7      Per mille per le restanti tipologie
 
2) di stimare in base alle proiezioni ricavate dal Concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti riguardanti l’anno 2004  1° rata, e le proiezioni dell’ufficio tributi, il gettito complessivo dell’imposta in Euro. 1.297.000,00 da iscrivere nell’apposito capitolo di entrata del bilancio 2005;
 
3) di determinare per l’anno 2005 l’aumento della detrazione per l’abitazione principale agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili da Euro 103,29 a Euro 206,58 limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) nuclei familiari con portatori di handicap, o con invalidi civili se quest’ultimi hanno solo reddito derivante dall’invalidità;
b)  nuclei familiari il cui reddito è costituito soltanto da pensioni  con  un  massimo  di Euro 11.362,05 nel caso di 2 o più persone, e di Euro 5.681,03 nel caso di unica persona;
 
4)         di equiparare ad abitazione principale, ai fini dell’aliquota ed anche ai fini della detrazione l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
-      dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
-      dal coniuge, anche se separato o divorziato;
-      dagli affini entro il secondo grado;
purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
 
5) di rendere pubbliche, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo  versamento;
 
6) di stabilire che gli interessati dovranno produrre idonea documentazione atta a dimostrare il diritto all’aumento della detrazione;