LA GIUNTA COMUNALE

 

 

CONSIDERATO che il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'art. 6, comma 1^, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 è fissato entro l'approvazione del Bilancio di previsione;

 

VISTE le aliquote e le detrazioni per l’anno 2004;

 

RITENUTO di dover applicare anche per l'anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

 

-  5 per mille per le prime case e relative pertinenze;

- 7 per mille per le seconde case e relative pertinenze con esclusione di quelle concesse in comodato gratuito per le quali si applica l’aliquota del 5 per mille;

- 5,50 per mille per tutti gli altri immobili;

 

 

RITENUTO altresì di dover applicare la detrazione relativa alla prima casa prevista dalla L. 662/96 in  € 108,00 (centoottoeuro);

 

RITENUTO di concedere la detrazione di €. 252,00 (euro duecentocinquantadue/00) come previsto dall'art. 58 del D. Lgs. 446/97 qualora sussistano particolari e oggettive situazioni di disagio economico tali da giustificare la maggiore agevolazione;

 

VISTO il vigente Regolamento in materia di I.C.I.;

 

VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del D. Lgs. 446/97 in materia di potestà generale regolamentare e in materia di potestà regolamentare I.C.I. del Comune;

 

VISTE la Circolare del Ministero delle Finanze n. 114/E in materia di pertinenze e la Circolare del Ministero delle Finanze n. 118/E esplicativa del concetto di potere regolamentare;

 

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze n. 241 del 23.12.1999 in materia di "La Finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi in materia tributaria";

 

VISTA la Circolare "Omnibus" n. 247/E del Ministero delle Finanze datata 29.12.1999 e la Nota del Dipartimento del Territorio n. C/88414 in materia di rendite catastali ai fini I.C.I.;

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

          CON due distinte votazioni di cui una per l’immediata eseguibilità, che hanno riportato entrambe voti unanimi,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1)  di approvare per l'anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

 

-         5 per mille per le prime case e relative pertinenze;

-         7 per mille per le seconde case e relative pertinenze con esclusione di quelle concesse in comodato gratuito per le quali si applica l’aliquota del 5 per mille;

-         5,50 per mille per tutti gli altri immobili;

 

 

2) di approvare la detrazione minima prevista per la prima casa in € 108,00 (centootto/00euro) ed inoltre la detrazione di € 252,00 (duecentocinquantadue/00 euro) per particolari situazioni economiche ovvero per:

 

 = invalidi civili – con almeno il 75% di invalidità;

 = invalidi di lavoro – con il 100% di invalidità;

 

3) di stabilire che le detrazioni per particolari situazioni, di cui al precedente punto 2, sono subordinate alla presentazione di apposita domanda da parte degli aventi diritto. Non sono ammesse eventuali richieste di rimborso per gli anni nei quali non si è usufruito della detrazione prevista;

 

4)  di proseguire, anche per l’anno 2005, alla gestione diretta della riscossione a mezzo c/c postale;

 

5) di incaricare il caposettore finanziario agli adempimenti connessi alla riscossione diretta dell’imposta che si rendano necessari agli scopi di cui al precedente punto;

 

6) di confermare i valori di riferimento (anche per l’anno 2005) delle aree edificabili omogenee  in base alla tipologia e alle caratteristiche edificatorie (coefficienti di frazione, prezzo urbanizzato mq/mc) riportate in allegato sub. A);

 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.