Comune di Noventa di Piave

Provincia di Venezia

 

VERBALE Nr. 175 del 02-12-2004

di Deliberazione della Giunta Comunale

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed in particolare l’articolo 6 nella versione vigente:

“articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell’imposta

1.          L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs.vo 25.2.1995, N. 77, come modificato dal D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.

2.          L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

 

PRESO ATTO della conferma del termine del 31 dicembre ad opera dell'art. 151, comma 1., del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico dell'ordinamento degli enti locali" che recita :"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... omissis";

 

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt.li. 42, comma 1, lett. f) e 48 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che il progressivo disimpegno dello Stato riguardo il finanziamento degli Enti Locali impone una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie;

 

TENUTO CONTO della situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, degli standard di spesa corrente raggiunti e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29.1.1999, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del 19.12.2000, nonché delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2003;

 

RITENUTO, pertanto, di approvare le aliquote ICI per l'anno 2005, nelle misure appresso indicate:

 

·         Confermare l'aliquota ICI al 4,50 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

·         Determinare al 6,5 per mille l'aliquota ICI per tutti gli altri immobili occupati e per  i terreni; 

·         Confermare l'aliquota ICI al 7 per mille per gli immobili sfitti da oltre un anno ed appartenenti alla categoria A (escluso A/10), al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali adibiti ad abitazione;

·         confermare in Euro 130,00 la detrazione per l'abitazione principale;

·         confermare, come di seguito riportato, le altre detrazioni previste:

 

1 . Detrazione fino a Euro 162,00 in presenza delle seguenti condizioni:

 

 

Limite di reddito

9.900,00

in presenza di coniuge a carico elevato a

12.400,00

per ogni familiare convivente +

1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 66% previsto dalla Legge 5/2/1992 n. 104

1.600,00

 

2 . Detrazione fino a Euro 192,00 in presenza delle seguenti condizioni:

 

 

Limite di reddito

8.300,00

in presenza di coniuge a carico elevato a

10.900,00

per ogni familiare convivente +

1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 66% previsto dalla Legge 5/2/1992 n. 104

1.600,00

 

VISTO il D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 citato;

VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti palesi, favorevoli, unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

  1. di applicare per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

 

·         Confermare l'aliquota ICI al 4,50 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

·         Determinare nel 6,5 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili occupati e per  i terreni;

·         Confermare l'aliquota ICI al 7 per mille per gli immobili sfitti da oltre un anno ed appartenenti alla categoria A (escluso A/10), al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali adibiti ad abitazione;

 

2)    di confermare in € 130,00 la detrazione per l'abitazione principale, determinando altresì gli importi delle ulteriori detrazioni previste, così come di seguito riportato:

 

2.1 Detrazione fino a € 162,00 in presenza delle seguenti condizioni:

 

 

Limite di reddito

9.900,00

in presenza di coniuge a carico elevato a

12.400,00

per ogni familiare convivente +

1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 66% previsto dalla Legge 5/2/1992 n. 104

1.600,00

 

2.2 Detrazione fino a € 192,00 in presenza delle seguenti condizioni:

 

 

Limite di reddito

8.300,00

in presenza di coniuge a carico elevato a

10.900,00

per ogni familiare convivente +

1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 66% previsto dalla Legge 5/2/1992 n. 104

1.600,00

 

3)    di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigente e nel rispetto degli artt. 5 e 6 della Legge 27.07.2000 n. 212 “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

 

Infine stante l'urgenza, con separata votazione palese unanime, delibera di rendere  la presente deliberazio-ne immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.