DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 05.03.2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Visti:

- la Legge 23.10.1992, n. 421 ed il conseguente D.L.vo n. 504/92 che istituiscono, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;

- la Legge n. 662/96 ed in particolare l’art. 3, commi 48 e seguenti, che prevede per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, una detrazione d’imposta pari a € 103,29 (lire 200.000) utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta stessa;

- l’art. 58 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446 che prevede la possibilità per il Comune, di aumentare detta detrazione di € 103,29 (lire 200.000) ad oltre € 258,23 (lire 500.000) e ancora fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità abitativa, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

- l’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296 che modifica l’art. 6, comma1, primo periodo, del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e demanda al Consiglio Comunale la competenza in materia di fissazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

            Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 31.3.2008, con la quale si è disposta la conferma per l’anno 2008 dell’aliquota ordinaria dell’imposta al 6,5 per mille e l’aliquota sulle abitazioni principali e relative pertinenze al 4,50 per mille e stabilita in € 105,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale;

 

            Visto il D.L. 27.5.2008,n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 24.7.2008, n. 126 ed in particolare i commi 1, 2 e 7 che prevedono:

“1.  A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2.  Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (omissis).

7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (omissis).”

               

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

 

            Visti:

-         il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

-         lo Statuto comunale;

-         il regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 3 febbraio 2004;

 

            Con voti favorevoli n. 14 e n. 1 contrari (Cagnato) espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare per l’anno 2009, per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

a)  l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili pari 6,50 per mille

b) aliquota ridotta al 4,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9;

c) esenti D.L. 93/2008 le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti fino al II° grado (art. 4 regolamento comunale ICI approvato con delibera di C.C. n. 12/2004)

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono e fino a concorrenza del suo ammontare, € 105,00, a carico del Comune, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi/loro familiari dimorano abitualmente (comma 55);

- le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi per le case popolari.

 

 

 

Di dare atto inoltre che, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Cagnato) espressi all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

 

 

 

per l’istruttoria: il Responsabile del Servizio

                                       Sgnaolin Gino