PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

 

            VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n.446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;

 

            VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1999, esecutivo a norma di legge;

           

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali viene stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

CONSIDERATO che decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2009, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2010;

 

VISTO altresì l’art. 1 c. 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, con il quale si dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

DATO ATTO che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 116 recita “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgvo 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgvo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 (…). Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”.

 

            VISTO l’art.1 comma 7 del D.l. 93 del 27/05/2008 convertito con Legge 126 del 24/07/2008;

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende quindi confermare anche per l’anno 2010 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione del C.C. n. 49 del 12/12/2007 fatto salvo quanto sopra citato relativamente alla “prima casa”, e di rivalutare parzialmente i valori di alcuni tipi di aree edificabili;

 

DATO ATTO che la previsione di gettito dell’imposta per l’anno 2010 è quantificato in  € 550.000,00;

 

VISTO altresì l’art. 8 del Regolamento Comunale per  la disciplina dell’I.C.I. con il quale si prevede tra l’altro che si possono considerare equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle detrazioni per la stessa previste, le seguenti unità immobiliari:

 

 

VISTO ancora  l’art. 5 del Regolamento predetto  che consente di determinare, per zone omogenee e secondo le specifiche destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili in applicazione dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97;

 

VISTA la Circolare Ministero delle Finanze n. 96/E/04.04.97, con la quale sono state illustrate le modalità di applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.L. 437/96;

 

RICORDATO che per l’anno 2009 le aliquote in vigore sono risultate le seguenti:

-          abitazione principale                          5,3       per mille

-          terreni agricoli                                    6,5       per mille

-          aree edificabili                                               6,5       per mille

-          altri fabbricati                                     6,5       per mille;

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;

 

VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;

 

SENTITO il Sindaco il quale illustra ampiamente l’argomento e gli interventi che ne sono seguiti, come da allegato sub B);

 

Con voti  favorevoli unanimi  espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1)      di fissare e confermare anche per l’anno 2010, una doppia aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

 

-          aliquota CINQUE VIRGOLA TRE PER MILLE  per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          aliquota SEI VIRGOLA CINQUE PER MILLE per  tutti gli altri immobili;

 

2)      di fissare in Euro 116,00 la detrazione d’imposta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3)      di prendere atto che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 116 recita “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgvo 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgvo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 (…). Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992;

 

4)      di considerare alla stregua di abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione spettante, le seguenti unità immobiliari:

 

-          le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

-          le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-          le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

 

5)      di stabilire per l’anno 2010, ai sensi dell’art.5, comma 2), lett.d) del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., in attuazione dell’art. 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 446/97, per zone omogenee e secondo le rispettive destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili, così come meglio indicato nell’allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

 

6)      di stimare in Euro 556.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2010, che dovrà finanziare le spese di bilancio come evidenziato in premessa, al netto dell’esenzione prima casa prevista dal .D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 116;

 

7)      di riscuotere l’imposta ICI per l’anno 2010 mediante il Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza e che si conferma nella EQUITALIA POLIS SPA.
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N.  4  DEL  21.04.2010

 

 

PROSPETTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE EDIFICABILI CON ATTRIBUZIONE VALORE VENALE DELL’ANNO 2010

 

DESCRIZIONE DELL’AREA

VALORE 2008-9

 VALORE 2010

Zona A  Centro Storico

 

Non valutata

Non valutata

Zona B - Residenziale

 

Non valutata

Non valutata

Zona C - Residenziale

C1

             10,00

            10,00

Zona C - Residenziale

R Lotto Libero

             30,00

            35,00

Zona C - Residenziale

C2 Non Urbanizzata

             20,00

            25,00

Zona C - Residenziale

C2 Urbanizzata

             50,00

            50,00

Zona D – Insediamenti Produttivi

D1

             40,00

            40,00

Zona D – Insediamenti Produttivi

D2 Non Urbanizzata

             30,00

            35,00

Zona D – Insediamenti Produttivi

D2 Non Urbanizzata con Strumento Urbanistico Attuativo approvato

             40,00

            40,00

Zona D – Insediamenti Produttivi

D2 Urbanizzata

             55,00

            55,00

Zona D – Insediamenti Commerciali Direzionali

D2 Non Urbanizzata

             42,00

            49,00

Zona D – Insediamenti Commerciali/Direzionali

D2 Non Urbanizzata con Strumento Urbanistico Attuativo approvato

             56,00

            56,00

Zona D – Insediamenti Commerciali/Direzionali

D2 Urbanizzata

             77,00

            77,00