IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

 

            VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n.446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;

 

            VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1999, esecutivo a norma di legge;

           

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali viene stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO altresì l’art. 1 c. 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, con il quale si dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” (per l’anno 2008 entro il 31/3/2008). “dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

CONSIDERATA la legge 244 del 24.12.2007, legge finanziaria 2008:

·         all’art.1 comma 5  stabilisce che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale”;

·         all’art. 1 comma 7 testualmente recita “La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.”;

·         all’art. 2 comma 287 stabilisce che l’'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007;

 

DATO ATTO che fermo restando quanto previsto dall’art. 1 c.169 della L. 296/2006 si ritiene opportuno deliberare le aliquote ICI per l’anno 2008, nonché la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, tenuto conto anche che viene prevista una variazione dei valori venali minimi per le aree destinate ad insediamenti produttivi zona D;

 

Visto altresì l’art. 8 del Regolamento Comunale per  la disciplina dell’I.C.I. con il quale si prevede tra l’altro che si possono considerare equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle detrazioni per la stessa previste, le seguenti unità immobiliari:

 

a)    le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

b)    le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)    le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

 

Visto ancora  l’art. 5 del Regolamento predetto  che consente di determinare, per zone omogenee e secondo le specifiche destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili in applicazione dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97;

 

Vista la Circolare Ministero delle Finanze n. 96/E/04.04.97, con la quale sono state illustrate le modalità di applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.L. 437/96;

 

Ricordato che per l’anno 2007 le aliquote in vigore sono risultate le seguenti:

-          abitazione principale                                   5,3        per mille

-          terreni agricoli                                            6,5        per mille

-          aree edificabili                                           6,5        per mille

-          altri fabbricati                                            6,5        per mille;

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;

 

Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;

 

Sentito il Sindaco il quale illustra ampiamente l’argomento e conferma le aliquote vigenti salvo l’adeguamento dei valori di alcune aree per insediamenti produttivi;

 

Preso atto dell’intervento del  consigliere Bacchet il quale fa presente tra l’altro che con la legge finanziaria per il 2008 i contribuenti proprietari di prima casa di civile abitazione beneficeranno dell’ulteriore detrazione  dell’1,33 per mille della base imponibile e fino a Euro 200,00;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.       di fissare e confermare per l’anno 2008, una doppia aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

-          aliquota CINQUE VIRGOLA TRE PER MILLE  per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          aliquota SEI VIRGOLA CINQUE PER MILLE per  tutti gli altri immobili;

 

2.       di fissare in Euro 116,00 la detrazione d’imposta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3.       di prendere atto che la legge 244 del 24.12.2007, legge finanziaria 2008, stabilisce che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale” e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

4.       di considerare alla stregua di abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione spettante, le seguenti unità immobiliari:

a)        le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

b)        le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)        le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

5.       di stabilire per l’anno 2008, ai sensi dell’art.5, comma 2), lett.d) del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., in attuazione dell’art. 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 446/97, per zone omogenee e secondo le rispettive destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili, così come meglio indicato nell’allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

 

6.       di stimare in Euro 581.945,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2008, che dovrà finanziare le spese di bilancio come evidenziato in premessa, al netto della maggiore detrazione prima casa prevista dalla Legge Finanziaria 2008.

 

7.       di riscuotere l’imposta ICI per l’anno 2008 mediante il Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza e che si conferma nella EQUITALIA POLIS SPA.
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N.  2  DEL  28.03.2008

 

 

PROSPETTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE EDIFICABILI CON ATTRIBUZIONE VALORE VENALE DELL’ANNO 2008

 

DESCRIZIONE DELL’AREA

 

VALORE 2007

VALORE 2008

ZONA A -  CENTRO STORICO

 

Non valutata

Non valutata

ZONA B – RESIDENZIALE

B

Non valutata

Non valutata

ZONA C - RESIDENZIALE

C1

Euro 10,00

Euro 10,00

ZONA C - RESIDENZIALE

RN Lotti interclusi

Euro 30,00

 

Euro 30,00

 

ZONA C - RESIDENZIALE

C2 Urbanizzata

Euro 50,00

 

Euro 50,00

 

ZONA C - RESIDENZIALE

C2 Non urbanizzata

Euro 20,00

 

Euro 20,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D1 Completamento

Euro 30,00

 

Euro 40,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Urbanizzata

Euro 40,00

 

Euro 55,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Non urbanizzata

Euro 25,00

 

Euro 30,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Non urbanizzata con S.U.A. approvato

Euro 25,00

 

Euro 40,00

 

ZONA E – AGRICOLA

E1

Non valutata

Non valutata

ZONA E – AGRICOLA

E2

Non valutata

Non valutata

 

 

PER LE ZONE D – A DESTINAZIONE COMMERCIALE E/O DIREZIONALE I VALORI DI RIFERIMENTO SONO QUELLI  DELLA “ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” RIVALUTATI DEL 40%