IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

           

            Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n.446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;

 

            Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1999, esecutivo a norma di legge;

           

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali viene stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Attesa la necessità di deliberare le aliquote ICI per l’anno 2007, nonché la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

Visto altresì l’art. 8 del Regolamento Comunale per  la disciplina dell’I.C.I. con il quale si prevede tra l’altro che si possono considerare equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle detrazioni per la stessa previste, le seguenti unità immobiliari:

 

a)    le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

b)    le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)    le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

 

Visto ancora  l’art. 5 del Regolamento predetto  che consente di determinare, per zone omogenee e secondo le specifiche destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili in applicazione dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97;

 

Vista la Circolare Ministero delle Finanze n. 96/E/04.04.97, con la quale sono state illustrate le modalità di applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.L. 437/96;

 

Ricordato che per l’anno 2006 le aliquote in vigore sono risultate le seguenti:

-          abitazione principale                                   5,3        per mille

-          terreni agricoli                                            6,5        per mille

-          aree edificabili                                           6,5        per mille

 

 

Dato atto che, in base alle aliquote di imposta per l’anno 2007, il gettito ICI può stimarsi in Euro 600.000,00;

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;

 

Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;

Sentito il Sindaco il quale illustra ampiamente l’argomento;

 

Preso atto dell’intervento del consigliere Bacchet il quale dichiara che sarebbe stato favorevole anche ad un aumento della detrazione per la 1^ casa  visto anche l’orientamento di altre amministrazioni locali;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.       di fissare e confermare per l’anno 2007, una doppia aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

-          aliquota CINQUE VIRGOLA TRE PER MILLE  per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          aliquota SEI VIRGOLA CINQUE PER MILLE per  tutti gli altri immobili;

 

2.       di fissare in Euro 116,00 la detrazione d’imposta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3.       di considerare alla stregua di abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione spettante, le seguenti unità immobiliari:

a)        le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

b)        le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)        le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

4.       di stabilire e confermare anche per l’anno 2007, ai sensi dell’art.5, comma 2), lett.d) del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., in attuazione dell’art. 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 446/97, per zone omogenee e secondo le rispettive destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili di tipo produttivo già deliberate con atto giuntale n.23 del 13.03.2006, così come meglio indicato nell’allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

 

5.       di stimare in Euro 600.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2007, che dovrà finanziare le spese di bilancio come evidenziato in premessa;

 

6.       di riscuotere l’imposta ICI per l’anno 2007 mediante il Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza e che si conferma nella GEST LINE S.p.a. con sede  in Napoli Via Bracco 20.


ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N.  3  DEL 31.03.2007

 

 

PROSPETTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE EDIFICABILI CON ATTRIBUZIONE VALORE VENALE DELL’ANNO 2007

 

DESCRIZIONE DELL’AREA

 

VALORE 2007

ZONA A -  CENTRO STORICO

 

Non valutata

ZONA B – RESIDENZIALE

B

Non valutata

ZONA C - RESIDENZIALE

C1

Euro 10,00

ZONA C - RESIDENZIALE

RN Lotti interclusi

Euro 30,00

 

ZONA C - RESIDENZIALE

C2 Urbanizzata

Euro 50,00

 

ZONA C - RESIDENZIALE

C2 Non urbanizzata

Euro 20,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D1 Completamento

Euro 30,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Urbanizzata

Euro 40,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Non urbanizzata

Euro 25,00

 

ZONA E – AGRICOLA

E1

Non valutata

ZONA E – AGRICOLA

E2

Non valutata