PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

considerato inoltre opportuno, nell'ambito delle politiche finanziarie di questo bilancio, confermare anche per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni dell'lmposta comunale sugli immobili (ICI) in vigore nel 2007 ed approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 12 del 13.2.2007 e n. 17 del 22.02.2007

 

                                                                                            D E L I B E R A  2007:

 

 

1)   di stabilire, per l’anno 2007, le seguenti aliquote ICI:

 

4          A) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 

B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;

 

C) per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l’immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I.;

 

D) per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti  in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lett. B). L’agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);

 

2 ‰ - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell’anno 2007 e limitatamente a tale anno di imposta;

 

2 ‰ - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell’anno 2007 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;

 

2 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;

 

0,5‰   per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;

 

0,5 ‰  per le abitazioni di proprietà  esclusiva dell’ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;

 

9      per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;

 

7      per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”;

 

 

2)      di applicare una detrazione di Euro 121,37.= per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

3)      di considerare abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

4)      di applicare l’ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale (e pertinenze) o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a)      titolari di assegno sociale;

b)      portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o familiare convivente con un  portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 limitatamente al coniuge e  ai figli; ;

c)      invalidità civile riconosciuta al 100%;

d)      ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d’imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall’amministrazione comunale.

L’ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un’unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell’acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un’autocertificazione alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I..

 

5)      di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell’anno di imposta successivo a quello cui l’autocertificazione si riferisce. L’omessa presentazione dell’autocertificazione, riscontrata in sede di attività d’accertamento, non consente, in ogni caso, l’applicazione dell’agevolazione;

 

6)      di confermare anche per l’anno 2007 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall’art. 6 del Regolamento ICI Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98;