COMUNE DI ERACLEA Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 21/01/2005

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. -

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

il D.Lgs. n.504/1992 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dal 1° gennaio 1993;

l'art.6 del D.Lgs. n.504/1992 che stabilisce che il Comune determina annualmente le aliquote  dell'Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l'anno successivo nella misura minima del 4 per mille e massima del 7 per mille con la possibilità di diversificare le aliquote per le varie tipologie di immobili;

il gettito presuntivo del tributo dell'anno 2004 (dati di proiezione sulla base degli introiti registrati dall'Ufficio Ragioneria del Comune e dalle elaborazioni del programma Sicra, attualmente in uso);

la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 9.01.2004, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2004;

l'art.59 del D.Lgs. n.446/1997 sulla potestà regolamentare del Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

la Risoluzione del Ministero delle Finanze n.1 del 19/02/2001 che specifica che i Comuni possono deliberare aliquote inferiori al 4 per mille ma non superiori al 7 per mille;

PRESO ATTO che le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, come stabilito dall'articolo 53 comma 16 della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001) e modificato dall'articolo 27 comma 8 della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002) e che tale norma statale è il Decreto Legge n.314 del 30.12.2004 (in G.U. n.306 del 31.12.2004) che ha differito al 28.02.2005 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005;

CONSIDERATA la Legge 27 dicembre 2004 n.311 (Finanziaria 2005);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.06 del 21/01/2005, esecutiva, con la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di Previsione per l'anno 2005 in cui sono indicate le spese cui l'Ente farà fronte nel corso dell'esercizio finanziario e che motivano pertanto la scelta delle aliquote che seguono;

RITENUTO necessario in relazione al raggiungimento del pareggio del bilancio stabilire le seguenti aliquote e detrazioni, confermando quanto stabilito per l’anno 2004:

- abitazione principale 5 per mille;

- terreni agricoli 6,5 per mille;

- aree fabbricabili 7 per mille;

- altri fabbricati 7 per mille;

- detrazione abitazione principale 103,29 euro;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n.114/E del 25.05.1999 e n.23/E dell'11.02.2000 sul regime applicabile alle pertinenze dell'abitazione principale;

CONSIDERATO quanto previsto dalle Circolari n.241/2000, 101/1998 e 49/1998 relative alla trasmissione delle deliberazioni di tariffe e aliquote dei tributi locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo la loro adozione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DPF del 16.04.2003, la quale richiamando l'art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, prevede che le deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote I.C.I. devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al solo scopo di informativa per i contribuenti;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto l 'art.48 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2005, confermando quanto stabilito per l’anno 2004, le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili:

- Abitazione principale: 5 per mille;

- Terreni agricoli: 6,5 per mille;

- Altri fabbricati: 7 per mille;

- Aree fabbricabili: 7 per mille.

2. di assoggettare all'aliquota prevista per l'abitazione principale (5 per mille) tutti gli immobili posseduti e costituenti pertinenza delle stesse, accatastati separatamente e riferibili alle seguenti categorie:

- C/02 Magazzini e locali di deposito

- C/06 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse

- C/07 Tettoie chiuse o aperte;

3. di stimare, sulla base delle proiezioni di incasso per l'anno 2004, un gettito complessivo di Euro 1.700.000.= (unmilionesettecentomila) da accertarsi al Capitolo 1.01.0010.0010 del Bilancio di Previsione per l'anno 2005 in corso di predisposizione;

4. di fissare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.n.504/1992 e successive modificazioni, nella misura di Euro 103,29.=;

5. di fissare in Euro 154,94.= la detrazione per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, utilizzate direttamente dai soggetti che abbiano i seguenti requisiti non cumulabili:

-siano assistiti in via continuativa per l'anno 2004 dal Comune per stati di degenza e/o povertà;

-siano titolari del diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, costituenti l'abitazione principale relativamente ad interi nuclei familiari, oltre ad eventuali altri occupanti la stesa unità immobiliare, il cui reddito complessivo è costituito, riferito all'anno 2003, da pensione sociale o da lavoro dipendente per un importo non superiore a quello della pensione minima erogata dall'I.N.P.S. o non superiore al doppio della stessa in caso di più componenti il nucleo familiare al lordo delle imposte sui redditi e da redditi fondiari per un importo non superiore a Euro 371,85.= con esclusione del computo delle rendite all'abitazione principale;

-siano portatori di handicap ai sensi della Legge n.104/1992, comprovabile da apposito certificato medico da esibirsi all'Ufficio Comunale competente;

6. di stabilire che gli immobili appartenenti alle categorie A01, A08 e A09 sono esclusi dai summenzionati benefici;

7. di stabilire, per i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione, l'obbligo di presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. n.445/2000, attestando la posizione sia del soggetto attivo sia del proprio nucleo familiare (come sopra indicato), nei riguardi dei diritti reali sull'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2004. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il versamento della prima rata utile di pagamento in oggetto, all'Ufficio Tributi del Comune, compilando l'apposito modello fornito dall'Ente. La data di protocollo del Comune o del timbro postale farà fede ai fini dell'ammissibilità nei termini della richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di richiedere documentazione integrativa, comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione qui stabilita;

8. di dare atto che la maggiore detrazione dell'imposta comporterà una minore entrata per l'anno 2005 prevista in via presuntiva in Euro 500.=, prevista al Capitolo 2220 del Bilancio di Previsione 2005;

9. di dare atto che il responsabile del tributo provvederà all'inoltro del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale - secondo quanto previsto dalla Circolare n.241/E del 29.12.2000 e di procedere all'invio mediante floppy-disk o mediante posta elettronica al Dipartimento per le Politiche Fiscali dell'estratto delle deliberazioni al fine di garantire la forma di pubblicità prevista dalla Circolare n.3/DPF del 16.04.2003;

10. di rendere note al pubblico con strumenti idonei le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili valide per l'anno 2005, in modo che i soggetti passivi possano venirne a conoscenza in tempo utile per effettuare correttamente il versamento dell'imposta.

Per garantire la massima celerità di diffusione delle informazioni ai cittadini, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.