I.C.I. ANNO 2011

 

ALIQUOTA ORDINARIA………………………….…………….…...……….………..7,00 per mille
ALIQUOTA RIDOTTA - abitazioni principali soggette ad imposta…………….4,50 per mille

 

ABITAZIONI PRINCIPALI ESCLUSE DALL’IMPOSTA

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate.

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, genitori e/o figli, a condizione che gli stessi abbiano stabilito nell’immobile la propria residenza.

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute da soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. L’esclusione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) regolarmente assegnati dall’Ater.

 

Rimangono assoggettate ad imposta le unità immobiliari (e relative pertinenze) che, pur rientrando nelle fattispecie sopra indicate, risultano censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

 

ABITAZIONI PRINCIPALI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) che risultano censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Ø        Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

 

Alle suddette unità immobiliari si applicano l’aliquota ridotta del 4,50 per mille e la detrazione di € 105,00.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

Ø        Bollettino ministeriale – c/c postale n. 49567340 intestato a “Comune di S. Stino di Livenza – Servizio Tesoreria – I.C.I.”

Ø        Pagamento online, mediante collegamento al sito www.posteitaliane.it

Ø       Modello F24 – Codice Comune I373

 

SCADENZE DI PAGAMENTO

 

Ø        16 GIUGNO 2011           Prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta.

Ø       16 DICEMBRE 2011      Seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2010, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

L’importo da pagare va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo - Il versamento non va effettuato qualora l’imposta dovuta sia di importo inferiore a € 12,00.


 

 

 

REGOLAMENTO ICI

 

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.       Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

2.       Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

3.       Per tutto quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, i decreti legislativi nn. 471, 472, 473/1997, la L. 212/2000, il D.L. 223/2006, la L. 296/2006 e la L. 244/2007.

Art. 2

UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.       Sono equiparate alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione:

-          le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

-          le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, genitori e/o figli, a condizione che gli stessi abbiano stabilito nell’immobile la propria residenza.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1.       La Giunta Comunale determina, per zone territoriali omogenee, il valore delle aree fabbricabili da dichiararsi ai fini ICI; la delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.

2.       Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, c. 5. del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base dei minimi stabiliti con la deliberazione adottata ai sensi del comma 1.

3.       Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

Art. 4

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA DA PIÙ CONTITOLARI

1.       I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l’abitazione principale.

2.       All’atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all’ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

Art. 5
IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON LUCRATIVI

1.       L’esenzione di cui alla lett. i) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

Art. 6

IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1.       Non si fa luogo al versamento dell’imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l’ammontare relativo all’acconto non supera l’importo minimo, esso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

2.       Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità;

3.       Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 7

INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1.       Una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili può essere attribuita al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

2.       Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)


 

 

 

AREE FABBRICABILI

 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA

CAPOLUOGO E FRAZIONI
(La Salute di Livenza
Corbolone – Biverone)

ALTRE LOCALITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE

ZONE A
€/mq. 77,00

non presente

ZONE B

B1a

€/mq. 65,00

non presente

B1b

€/mq. 55,00

non presente

B2a

€/mq. 50,00

€/mq. 47,00

B2b

€/mq. 45,00

€/mq. 42,00

ZONE C

C1

€/mq. 42,00

€/mq. 40,00

C2 da urbanizzare

€/mq. 25,00

€/mq. 20,00

C2 urbanizzata

€/mq. 45,00

€/mq. 42,00

ZONE E

E4 centri rurali

€/mq. 42,00

€/mq. 40,00

In tutti i casi di utilizzazione edificatoria di aree in zone E (dalla data di inizio alla data di fine lavori)

 

€/mq. 42,00

 

€/mq. 40,00

DESTINAZIONE URBANISTICA

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

ZONE D

D1 da urbanizzare

€/mq. 20,00

D1 urbanizzata

€/mq. 50,00

D2 da urbanizzare

€/mq. 18,00

D2 urbanizzata

€/mq. 45,00

D3 da urbanizzare

€/mq. 12,00

D3 urbanizzata

€/mq. 25,00

D4 da urbanizzare

€/mq. 14,00

D4 urbanizzata

€/mq. 30,00

D5 da urbanizzare

€/mq. 22,00

D5 urbanizzata

€/mq. 50,00

ZONE F

F destinate a servizi commerciali (art. 42 N.T.A.)

€/mq. 10,00

 

N.B.: In tutti i casi di edilizia programmata o di ristrutturazione in zone E, si determina un rapporto di equivalenza della superficie con la cubatura prevista nel progetto oggetto di permesso di costruire o altro atto di assenso comunque denominato.