La detrazione per l’abitazione principale viene elevata, per l’anno 2008, a € 155,00 nelle sotto indicate situazioni di particolare disagio economico e sociale:

a)       Contribuenti assistiti dal comune in via continuativa, nel corso dell’anno 2008, per stati di indigenza e povertà;

b)       Contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione ai sensi della L. 104/92;

c)       Contribuenti il cui reddito proprio e dell’intera famiglia anagrafica, dichiarato o certificato ai fini delle imposte sui redditi, sia stato costituito per l’anno 2007 esclusivamente da pensioni per un importo lordo imponibile complessivo non superiore a € 10.200,00 nonché da redditi fondiari per un importo non superiore a € 390,00 (da intendersi al netto della deduzione spettante ai fini IRPEF per l’abitazione principale); in questo caso, restano escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle seguenti categorie catastali: A/1 –A/7 – A/8 – A/9.

Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti dovranno presentare all’ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire entro il mese successivo a quello di scadenza della denuncia dei redditi e avrà valore anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. Eventuali mutamenti che comportino la perdita del beneficio, dovranno essere comunicate all’ufficio tributi entro il termine fissato per la presentazione della denuncia dei redditi.

Nel caso di comproprietà è sufficiente, per la stessa unità immobiliare, che la dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) venga presentata da uno solo dei comproprietari.

Non è necessaria alcuna dichiarazione qualora il diritto alla maggiore detrazione sia stato già certificato per l’anno 2007 o precedenti.