IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2006

 

ALIQUOTE

 

ORDINARIA:                              7,00 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE            4,50 per mille

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 105,00.

 

MAGGIORE DETRAZIONE:

La detrazione per l’abitazione principale viene elevata a € 155,00 nelle sotto indicate situazioni di particolare disagio economico e sociale:

a)      Contribuenti assistiti dal comune in via continuativa, nel corso dell’anno 2005, per stati di indigenza e povertà;

b)      Contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili, portatori di handicap, regolarmente riconosciuti in tale situazione.

c)       Contribuenti il cui reddito proprio e dell’intera famiglia anagrafica, dichiarato o certificato ai fini delle imposte sui redditi, sia stato costituito per l’anno 2005 esclusivamente da pensioni per un importo lordo imponibile complessivo non superiore a € 10.200,00 nonché da redditi fondiari per un importo non superiore a € 390,00 (da intendersi al netto della deduzione spettante ai fini I.R.P.E.F. per l’abitazione principale); in questo caso, restano escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle seguenti categorie catastali: A/1 –A/7 – A/8 – A/9.

Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti dovranno presentare all’ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire entro il mese successivo a quello di scadenza della denuncia dei redditi e avrà valore anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. Eventuali mutamenti che comportino la perdita del beneficio, dovranno essere comunicate all’ufficio tributi entro il termine fissato per la presentazione della denuncia dei redditi.

Nel caso di comproprietà è sufficiente, per la stessa unità immobiliare, che la dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) venga presentata da uno solo dei comproprietari.

Non è necessaria alcuna dichiarazione qualora il diritto alla maggiore detrazione sia stato già certificato per l’anno 2005.

 

VERSAMENTI

 

L’imposta va versata sul c/c postale n. 49567340 intestato a

“COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I.”

 

Importo minimo dei versamenti: € 2,07

 

N.B.: I possessori di carte di credito abilitate e i titolari di conto Bancoposta, possono effettuare i versamenti anche on line collegandosi al sito: www.poste.it


 

AREE FABBRICABILI

 

 

 

ATTENZIONE: VALORI VARIATI RISPETTO ALL’ANNO 2005

 

 

Valori stabiliti con deliberazione della G.C. n. 6 del 12.01.2006. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli sotto indicati non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA

CAPOLUOGO E FRAZIONI
(La Salute di Livenza
Corbolone – Biverone)

ALTRE LOCALITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE

ZONE A
€/mq. 77,00

non presente

ZONE B

B1a

€/mq. 65,00

non presente

B1b

€/mq. 55,00

non presente

B2a

€/mq. 50,00

€/mq. 47,00

B2b

€/mq. 45,00

€/mq. 42,00

ZONE C

C1

€/mq. 42,00

€/mq. 40,00

C2 da urbanizzare

€/mq. 25,00

€/mq. 20,00

C2 urbanizzata

€/mq. 45,00

€/mq. 42,00

ZONE E

E4 centri rurali

€/mq. 42,00

€/mq. 40,00

In tutti i casi di utilizzazione edificatoria di aree in zone E (dalla data di inizio alla data di fine lavori)

 

€/mq. 42,00

 

€/mq. 40,00

DESTINAZIONE URBANISTICA

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

ZONE D

D1 da urbanizzare

€/mq. 20,00

D1 urbanizzata

€/mq. 50,00

D2 da urbanizzare

€/mq. 18,00

D2 urbanizzata

€/mq. 45,00

D3 da urbanizzare

€/mq. 12,00

D3 urbanizzata

€/mq. 25,00

D4 da urbanizzare

€/mq. 14,00

D4 urbanizzata

€/mq. 30,00

D5 da urbanizzare

€/mq. 22,00

D5 urbanizzata

€/mq. 50,00

ZONE F

F destinate a servizi commerciali (art. 42 N.T.A.)

€/mq. 10,00

 

N.B.: In tutti i casi di edilizia programmata o di ristrutturazione in zone E, si determina un rapporto di equivalenza della superficie con la cubatura prevista nel progetto oggetto di permesso di costruire o altro atto di assenso comunque denominato.

 

 

 


 

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

 

Tutte le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2005 vanno comunicate al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I modelli sono disponibili presso l’ufficio tributi e sul sito internet del Comune (www.sanstino.it); sono valide comunque anche le comunicazioni redatte senza l’impiego di tali modelli, purché contengano tutti i dati necessari.

 

 

 

 

UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Sono equiparate alle abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione:

-         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-         gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari;

-         le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

-         le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

 

 

 

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI FAMILIARI

 

Vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, le abitazioni concesse in uso gratuito a:

-         parenti in linea retta (genitori e figli);

-         coniuge, ancorché separato e divorziato;

Condizione essenziale per il diritto all’agevolazione è che il familiare in questione abbia stabilito nell’immobile la propria residenza. L’equiparazione di immobili alle abitazioni principali ed ogni variazione successiva, dovranno essere dichiarate al comune.

 

 

 

 

IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON LUCRATIVI

 

L’esenzione di cui alla lett. i) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

(modifica al regolamento comunale in vigore dal 01.01.2006 introdotta con deliberazione del C.C. n. 2 del 27.01.06)