Imposta Comunale sugli Immobili

 

Si determinano per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni:

-         7,00       per mille aliquota ordinaria

-         4,50       per mille aliquota ridotta abitazione principale

-         € 105,00       detrazione per l’abitazione principale

 

La detrazione per l’abitazione principale viene elevata, per l’anno 2005, a € 155,00 nelle sotto indicate situazioni di particolare disagio economico e sociale:

a)      Contribuenti assistiti dal comune in via continuativa, nel corso dell’anno 2005, per stati di indigenza e povertà;

b)      Contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili, portatori di handicap, regolarmente riconosciuti in tale situazione.

c)      Contribuenti il cui reddito proprio e dell’intera famiglia anagrafica, dichiarato o certificato ai fini delle imposte sui redditi, sia stato costituito per l’anno 2004 esclusivamente da pensioni per un importo lordo imponibile complessivo non superiore a € 10.200,00 nonché da redditi fondiari per un importo non superiore a € 390,00 (da intendersi al netto della deduzione spettante ai fini I.R.P.E.F. per l’abitazione principale); in questo caso, restano escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle seguenti categorie catastali: A/1 –A/7 – A/8 – A/9.

Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti dovranno presentare all’ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire entro il mese successivo a quello di scadenza della denuncia dei redditi e avrà valore anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. Eventuali mutamenti che comportino la perdita del beneficio, dovranno essere comunicate all’ufficio tributi entro il termine fissato per la presentazione della denuncia dei redditi.

Nel caso di comproprietà è sufficiente, per la stessa unità immobiliare, che la dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) venga presentata da uno solo dei comproprietari.

Non è necessaria alcuna dichiarazione qualora il diritto alla maggiore detrazione sia stato già certificato per l’anno 2004.

I suddetti criteri per il diritto alla maggiore detrazione vengono stabiliti in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del vigente regolamento comunale per la determinazione dell’I.S.E.E. per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni comunali.