PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
ALIQUOTE E/O TARIFFE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2010

Con deliberazione di C.C. n. 13 del 18/03/2009

 

Per quanto indicato in premessa, si dispone:

 

B/1 - ICI – Proposta determinazione aliquote anno 2010 e detrazioni sull’abitazione principale nonche’  valori delle aree edificabili

 

3) Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la fissazione delle seguenti aliquote/detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

Ø      aliquota ICI 5,0 ‰

Ø       abitazione principale e relative pertinenze (per i soggetti passivi  possessori dei fabbricati esclusi dall’esenzione prevista dal D.L. n.93/2008 convertito dalla Legge n.126/2008);

Ø      abitazione concessa in uso gratuito a genitori e/o figli entro il primo grado in linea retta purché residenti;

Ø      soggetti titolari della sola abitazione ma ricoverati stabilmente in case di riposo e/o cura o istituti similari;

 

Ø      aliquota 6,5 ‰:

Ø      aree fabbricabili;

Ø      altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;

Ø      terreni agricoli;

 

Ø      aliquota 7‰:

Ø      abitazioni sfitte o tenute a disposizione e non locate.

 

§          Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimorano abitualmente (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato ai periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Per aver diritto alla maggiore detrazione necessitano tali requisiti:

-  occorre avere la residenza anagrafica nel Comune di Noale;

- essere soggetto passivo ICI o inserito nel nucleo familiare a qualsiasi titolo del soggetto passivo;

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con annesse pertinenze deve essere l’unica proprietà (nella misura del 100%) del nucleo familiare sull’intero territorio;

- la condizione di portatore di handicap, permanente grave ai sensi art. 3 L. 104/1992, invalido e/o disabile con inabilità pari al 100% riconosciuta dalla competente commissione medica o da apposita certificazione.

Le condizioni suesposte devono essere cumulativamente presenti. In sede di prima applicazione il soggetto interessato dovrà presentare apposito certificato attestante lo stato di handicap o apposita autocertificazione.

§         di dare altresì atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/96 ai soli fini ICI le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni agricoli;

§         di prendere atto che il rimborso da parte dello Stato del minor introito I.C.I. per l’anno 2008 e seguenti avverrà sulla base della certificazione da produrre entro il 30/04/2009 al Ministero degli interni tramite Prefettura;

§         di proporre l’approvazione dei valori venali di cui all’ALLEGATO  A)  -   TABELLA DEI VALORI ATTRIBUITI AI FINI DELL’ICI PER LE AREE EDIFICABILI