Comune di Cavarzere

         Provincia di Venezia

 

 

 

 

Delibera            n. 19

Del 25 febbraio 2006

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI - ANNO 2006.

 

 

L'anno duemilasei addì venticinque del mese di febbraio alle ore 11.00 nel Palazzo Municipale, è presente la Dott.ssa Piera Bumma Commissario straordinario, giusta Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 2005, che, con la presenza del Segretario generale Dott. Gianni Finotto, assume la seguente deliberazione:

 

"IL COMMISSARIO

 

Vista la deliberazione G.C. n. 130 in data 6.2.1993, esecutiva ai sensi dell'art.47 della legge n. 142/1990, con la quale è stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare a decorrere dall'1.1.1994 in attuazione del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

Viste le deliberazioni sottoelencate con le quali l'aliquota del 5 per mille più sopra citata è stata confermata anche per gli anni a fianco di ciascuna indicati:

G.C. n. 904 del 30.10.1993            - anno 1994

G.C. n. 948 del 18.10.1994            - anno 1995

G.C. n. 856 del 24.10.1995            - anno 1996

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.2.1997 con la quale è stata elevata l’aliquota I.C.I. per l’anno 1997 dal 5 per mille al 5,4 per mille;

Viste le deliberazioni sottoelencate con le quali l’aliquota del 5,4 per mille più sopra citata è stata confermata anche per gli anni a fianco di ciascuna indicati:

C.C. n.  3 in data   23.2.1998 – anno 1998

C.C. n. 16 in data  26.2.1999 – anno 1999

C.C. n. 17 in data  25.2.2000 – anno 2000

G.C. n. 17 in data  26.1.2001 – anno 2001

Vista la deliberazione G.C. n.23 in data 2.2.2002 con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2002 nelle seguenti misure:

6,5‰ per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali;

5,4‰  per i restanti immobili;

 

Viste le deliberazioni G.C. n. 27 in data 1.3.2003 e G.C. n. 33 in data 28.02.2004 con le quali le aliquote anzidette sono state confermate anche per gli anni 2003 e 2004;

Vista la deliberazione G.C. n. 32 in data 23.3.2005 con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

 

a)       Aliquota per abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/11 esclusa

       categoria A/10) diverse dall’abitazione principale e per le

       relative pertinenze:                                                                              6,40 per mille

b)       Aliquota per i terreni agricoli:                                                             6,40 per mille

c)        Aliquota per le aree fabbricabili:                                                       6,40 per mille

d)       Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze,

possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o

non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali:                       7,00 per mille

e)       Aliquota per l’abitazione principale e per i fabbricati diversi

dalle abitazioni (A/10, immobili delle categorie catastali:

B; C -salvo le pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C.

delle abitazioni diverse dall’abitazione principale-; D):                  5,40 per mille

 

Preso atto che con il succitato provvedimento era stato mantenuto inalterato in € 103,29 (L. 200.000) annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8 - 2° comma - del D.Lgs. n. 504/92 nel testo modificato dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/96;

Visto l'art.6 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni il quale testualmente recita:

"1. L'Aliquota  è stabilita dal  Comune, con  deliberazione  da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del D. Lgs. n. 77/95, come modificato dal D.Lgs. n. 336/96.

2. L'Aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.

3. L'Imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'art.4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'art.4 - comma 1 - del D.L. n. 437/96 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556/96."

 

Visto l'art.8 del D. Lgs. 504/92 anzidetto, nel testo modificato dall'art.3 - comma 55 - della legge n. 662/96, il quale prevede la detrazione di L. 200.000 all'anno dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con facoltà per il Comune di elevarla fino a L. 500.000 o di ridurre l'imposta dovuta fino al 50%;

Visto l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 secondo il quale “limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.”

Visto l’art. 1, comma 5 della legge 449 del 27.12.1997 il quale prevede che: “I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al quattro per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.”;

Visto l’art. 58 del del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, più sopra citato, secondo il quale “Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.”;

Visto il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.27 – comma 8° - della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 che testualmente recita: ”Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l’art. 1 – comma 155 – della legge 23.12.2005 n.266 che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2006”; per cui anche l’aliquota d’imposta di cui trattasi può essere deliberata entro tale data;

Accertato che l’esigenza di contenere le spese al fine di poter rispettare il patto di stabilità ha, di fatto, eliminato la necessità di dover incrementare le entrate, dal momento che eventuali risorse aggiuntive non potrebbero essere impegnate;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di confermare anche per l’anno 2006 le aliquote ICI deliberate per il 2005, tenuto conto del fatto che il gettito previsto di € 1.530.000,00 è sufficiente per garantire l’equilibrio del bilancio 2006;

Ritenuto di non procedere ad alcuna modificazione delle detrazioni previste dalle disposizioni normative sopra citate, lasciando, quindi, inalterata la detrazione per l’abitazione principale a € 103,29 annui;

Vista la deliberazione C.C. n. 99 in data 23.12.1998, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento dell’I.C.I. avente validità dall’1.1.1999;

Visto l’art. 42 – comma 2° - lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale sottrae alla competenza del Consiglio Comunale i poteri sulla determinazione delle aliquote dei tributi;

Visto il sottoriportato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 18.8.2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) già applicate nel 2005 che risultano le seguenti:

 

a.        Aliquota per abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/11 esclusa

categoria A/10) diverse dall’abitazione principale e per le

relative pertinenze:                                                                               6,40 per mille

b.        Aliquota per i terreni agricoli:                                                             6,40 per mille

c.        Aliquota per le aree fabbricabili:                                                       6,40 per mille

d.        Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze,

possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o

non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali:                        7,00 per mille

e.        Aliquota per l’abitazione principale e per i fabbricati diversi

dalle abitazioni (A/10, immobili delle categorie catastali:

B; C -salvo le pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C.

delle abitazioni diverse dall’abitazione principale-; D):                   5,40 per mille

 

2)     Di mantenere inalterato in € 103,29 (L. 200.000) annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8 - 2° comma - del D.Lgs. n. 504/92 nel testo modificato dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/96.

 

3)     Di dare atto che dall’applicazione delle aliquote I.C.I. anzidette si stima un gettito complessivo per l’anno d’imposta 2006 di € 1.530.000,00.

 

4)     Di dare mandato al Responsabile dell'I.C.I. per l'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione per estratto nella G.U.

 

5)     Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.”

 

 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE                  Il Responsabile del Settore

         lì,  21.2.2006                                                                    F.to Rag. Franco Longhin


 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 

        IL COMMISSARIO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

 

_________________________________________________________________________

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

N. ______ reg. Pubbl.

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno ____________________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

 

Addì _____________________________

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

 

_________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

 

ATTESTA

 

che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

 

 

Lì, ____________________

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

 

_________________________________________________________________________
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

        IL COMMISSARIO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to Piera Bumma                                                                    F.to Gianni Finotto

 

_________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 d.Lgs. 18.8.2000 n.267)

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all’albo pretorio dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi dal:

__________________________

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianni Finotto

 

_________________________________________________________________________

 

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.

 

Addì, _________________________                       IL SEGRETARIO COMUNALE

 

_________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

 

ATTESTA

 

che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

 

 

 

Lì, ________________________________

 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                   

 

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