Comune di Cavarzere

         Provincia di Venezia

 

 

 

 

Delibera         n. 32

Del 23 marzo 2005

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI –ANNO 2005.

 

 

 

L'anno duemilacinque addì 23 del mese di marzo alle ore 10.30 nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

 

Eseguito l'appello, risultano:

 

 

NOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

MATTIAZZI TIZIANA

SINDACO

X

 

BEGHELDO FABRIZIO

ASSESSORE

X

 

BERGANTIN FABRIZIO

ASSESSORE

X

 

GRILLO MIRCA

ASSESSORE

X

 

CRIVELLIN ALESSANDRO

ASSESSORE

 

X

CREPALDI ALCIDE

ASSESSORE

X

 

CONTADIN MAURO

ASSESSORE

X

 

 

 

Partecipa alla seduta il Dott. Gianni Finotto, Segretario Comunale.

 

La Sig.ra Tiziana Mattiazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.


L’Assessore al Bilancio sig. Begheldo propone l'adozione della seguente deliberazione:

 

"LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la deliberazione G.C. n. 130 in data 6.2.1993, esecutiva ai sensi dell'art.47 della legge n. 142/1990, con la quale è stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare a decorrere dall'1.1.1994 in attuazione del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

Viste le deliberazioni sottoelencate con le quali l'aliquota del 5 per mille più sopra citata è stata confermata anche per gli anni a fianco di ciascuna indicati:

G.C. n. 904 del 30.10.1993            - anno 1994

G.C. n. 948 del 18.10.1994            - anno 1995

G.C. n. 856 del 24.10.1995            - anno 1996

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.2.1997 con la quale è stata elevata l’aliquota I.C.I. per l’anno 1997 dal 5 per mille al 5,4 per mille;

Viste le deliberazioni sottoelencate con le quali l’aliquota del 5,4 per mille più sopra citata è stata confermata anche per gli anni a fianco di ciascuna indicati:

C.C. n.  3 in data   23.2.1998 – anno 1998

C.C. n. 16 in data  26.2.1999 – anno 1999

C.C. n. 17 in data  25.2.2000 – anno 2000

G.C. n. 17 in data  26.1.2001 – anno 2001

 

Vista la deliberazione G.C. n.23 in data 2.2.2002 con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2002 nelle seguenti misure:

6,5‰ per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali;

5,4‰  per i restanti immobili;

 

Vista le deliberazioni G.C. n. 27 in data 1.3.2003 e G.C. n. 33 in data 28.02.2004 con le quali le aliquote anzidette sono state confermate anche per gli anni 2003 e 2004;

Visto l'art.6 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni il quale testualmente recita:

"1. L'Aliquota  è stabilita dal  Comune, con  deliberazione  da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del D. Lgs. n. 77/95, come modificato dal D.Lgs. n. 336/96.

2. L'Aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.

3. L'Imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'art.4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'art.4 - comma 1 - del D.L. n. 437/96 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556/96."

 

Visto l'art.8 del D. Lgs. 504/92 anzidetto, nel testo modificato dall'art.3 - comma 55 - della legge n. 662/96, il quale prevede la detrazione di L. 200.000 all'anno dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con facoltà per il Comune di elevarla fino a L. 500.000 o di ridurre l'imposta dovuta fino al 50%;

Visto l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 secondo il quale “limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.”

Visto l’art. 1, comma 5 della legge 449 del 27.12.1997 il quale prevede che: “I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al quattro per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.”;

Visto l’art. 58 del del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, più sopra citato, secondo il quale “Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.”;

Visto il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.27 – comma 8° - della Legge 28 dicembre 2001 che testualmente recita: ”Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con legge 1 marzo 2005, n. 26 che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005”; per cui anche l’aliquota d’imposta di cui trattasi può essere deliberata entro tale data;

Considerato che nel corso dell’esercizio 2004 sono stati contratti mutui per un importo di € 2.037.808,00 che comportano a decorrere dall’1.1.2005 una rata di ammortamento complessiva per quota di interessi e capitale pari ad € 156.982,00;

Considerato, inoltre, che l’aumento della spesa suddetta era già stata oggetto di ponderata valutazione come emerge dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006 (pag. 58), spesa alla quale si sarebbe dovuto far fronte anche mediante l’elevazione dell’aliquota I.C.I. a decorrere dall’esercizio finanziario 2005;

Preso atto che, secondo le indicazione del Responsabile del Settore Finanziario, la necessità di conseguire l’equilibrio di bilancio per l’esercizio finanziario 2005 impone di reperire risorse, ovvero ridurre spese per una somma stimata in € 271.899,00;

Ritenuto che la somma eccedente la quota di maggior spesa per rate da ammortamento dei mutui di competenza dell’anno 2005 pari ad € 114.917,00  - necessaria per assicurare l’equilibrio di bilancio - sarà compensata da tagli alle spese correnti, nonostante l’incremento inflazionistico, nonché dal recupero dell’elusione ed evasione tributaria in particolare dell’I.C.I.;

Preso atto che la somma di € 156.982,00 corrispondente ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle rate di ammortamento dei nuovi mutui contratti, deve essere finanziata mediante l’aumento dei tributi comunali al fine di assicurare il normale funzionamento dell’Ente;

Considerato che un eventuale aumento delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non determinerebbe un significativo incremento del gettito che nell’esercizio 2004 è stato pari ad € 41.993,72 (occupazioni permanenti) e 81.983,54 (occupazioni temporanee), così come un aumento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni il cui gettito al lordo del compenso spettante al concessionario è stato pari ad € 64.367,82;

Visto che l’art. 1, comma 523 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha prorogato di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla tariffa sui rifiuti urbani;

Preso atto che la percentuale di copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati  prevista per l’esercizio 2005 è dell’89,60%  (costi totali € 1.216.594,00 – entrate stimate € 1.090.000,00);

Ritenuto di non procedere all’aumento della tassa sui rifiuti in considerazione sia della prevista proroga dei termini anzidetta, sia del buon grado di copertura che si prevede di migliorare nel corso dell’esercizio attraverso una riduzione dei costi di gestione;

Visto che il gettito dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 2004 è stato accertato in € 1.304.200,00;

Ritenuto di procedere all’aumento delle aliquote dell’imposta comunale sugli  immobili per l’anno d’imposta 2005 -il cui gettito consente di reperire le risorse necessarie al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio- come segue:

-            Aliquota per abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/11 esclusa categoria A/10) diverse dall’abitazione principale e per le relative pertinenze 6,40 per mille;

-            Aliquota per i terreni agricoli 6,40 per mille;

-            Aliquota per le aree fabbricabili 6,40 per mille;

-            Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali 7,00 per mille        

 

Ritenuto di non aumentare l’aliquota per l’abitazione principale e per i fabbricati diversi dalle abitazioni (A/10, immobili delle categorie catastali: B; C -salvo le pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. delle abitazioni diverse dall’abitazione principale-; D);

 Visto che dai conteggi effettuati dall’ufficio tributi sulla base delle seguenti nuove aliquote è risultato un incremento di gettito pari a € 150.000,00 per cui risulta soddisfatta l’esigenza di reperire le risorse necessarie ad assicurare l’equilibrio di bilancio per l’esercizio 2005;

Ritenuto di non procedere ad alcuna modificazione delle detrazioni previste dalle disposizioni normative sopra citate, lasciando, quindi, inalterata la detrazione per l’abitazione principale a € 103,29 annui;

Vista la deliberazione C.C. n. 99 in data 23.12.1998, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento dell’I.C.I. avente validità dall’1.1.1999;

Visto l’art. 42 – comma 2° - lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale sottrae alla competenza del Consiglio Comunale i poteri sulla determinazione delle aliquote dei tributi;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di aumentare per l’anno d’imposta 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili -per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione- come segue:

 

a)   Aliquota per abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/11 esclusa categoria A/10) diverse dall’abitazione principale e per le relative pertinenze 6,40 per mille;

b)   Aliquota per i terreni agricoli 6,40 per mille;

c)   Aliquota per le aree fabbricabili 6,40 per mille;

d)   Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali 7,00 per mille.

 

2)     Di confermare l’aliquota per l’abitazione principale e per i fabbricati diversi dalle abitazioni (A/10, immobili delle categorie catastali: B; C -salvo le pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. delle abitazioni diverse dall’abitazione principale-; D) al 5,40 per mille.

 

3)     Di mantenere inalterato in € 103,29 (L. 200.000) annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8 - 2° comma - del D.Lgs. n. 504/92 nel testo modificato dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/96.

 

4)     Di dare atto che dalle nuove aliquote I.C.I. si stima un aumento del gettito pari a circa € 150.000,00 ed un gettito complessivo per l’anno d’imposta 2005 di € 1.520.000,00.

 

5)     Di dare atto inoltre che l’incremento del gettito di cui sopra, unitamente alle ulteriori misure richiamate in premessa, è tale da assicurare l’equilibrio di bilancio per l’esercizio 2005.

 

6)     Di dare mandato al Responsabile dell'I.C.I. per l'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione per estratto nella G.U.

 

 

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267, omettendo il parere del Responsabile del Settore Finanziario in quanto non pertinente:

 

-         di regolarità tecnica: FAVOREVOLE                              Il Responsabile del Settore

lì, 23.3.2005                                                                    F.to Rag. Franco Longhin

 

 

 

La suestesa proposta dell’Assessore Begheldo viene approvata dalla Giunta Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.

 

 

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000.