REGIONE SICILIANA             -               Comune di  Acquedolci

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

UFFICIO PROPONENTE

RAGIONERIA

 

 

 SERVIZIO INTERESSATO

TRIBUTI

 

OGGETTO

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA  I.C.I. ANNO 2006

 

Capitolo            Competenza      Residui

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art.13 della legge regionale 3 dicembre 1991 n.° 44, che testualmente recita:

 

“ Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto “

 

ATTESTA

 

come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di  €      

 

 

Somma stanziata                       €        

 

Variazioni  in aumento               €        

 

Variazioni in diminuzione          €        

 

Somme già impegnate              €        

 

Somma disponibile                   €        

 

 

Data      

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lupica Calogero

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, (come recepito con l’art. 1 comma 1 lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991 n°48) sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

 

FAVOREVOLE

 

data                                                          Il Responsabile LUPICA CALOGERO

 

 

IL RESPONSABILE di ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

 

FAVOREVOLE

 

data                                                          Il Responsabile LUPICA CALOGERO

 

 

DATA DELLA SEDUTA

DETERMINAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE NUMERO 18/27.4.2006……….

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISTRUITA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione dell’imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni con legge 24 ottobre 1996, n.

556;

VISTO l’art. 3, commi 48 - 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che detta nuove disposizioni in materia di imposta Comunale sugli Immobili;

CHE ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del D. Lgs. n0 504/92, e successive integrazioni e modificazioni, l’aliquota è stabilita annualmente dal Comune.

DATO ATTO, inoltre, delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione all’aliquota e dell’imposta:

1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota po’ essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2) l’aliquota può essere determinata misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal

1997 in € 103,29;

4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29, può essere elevato fino a €  258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;

5) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), adottato con Deliberazione del C.C. n0 92 del 29.12.99, approvato dal CO.RE.CO, e le successive modificazioni;

RITENUTO in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:

-di recepire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi di istituto;

-di assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, che modificando il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CHE la legge finanziaria 2006 differisce   al 31.03.2006  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2006;

 

PROPONE

 

- di fissare per l’anno 2006 nella misura del 5 per mille l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni

ed integrazioni;

- di fissare in € 155,00 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PROPONENTE

Lupica Calogero

Il Sindaco Oriti Salvatore