• COMUNE DI ACI CASTELLO

    Provincia di Catania

    - I.C.I. –

    • IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -

    ANNO 2009 – ALIQUOTE – DETRAZIONI - PAGAMENTO

    ALIQUOTE

    Totale esenzione dell’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto ad esclusione degli immobili appartenenti alla categoria A1 – A8 – A9 –

    Tale esenzione è concessa anche ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

    1. Ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata oppure sia occupata dal nucleo familiare;
    2. All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel nucleo familiare del possessore è presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%;
    3. Al cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro nella cui UNICA abitazione risulti residente il coniuge e i figli a carico;
    4. Al propr. dell’abitazione, che obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro, la cui unica abitazione risulti residenza di abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo di imposta;
    5. Agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;
    6. Alle coop. edilizie, a proprietà indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari –

    Per l’applicazione della totale esenzione di cui ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gli interessati dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il 16 Dicembre 2009, pena la decadenza del diritto.

    E’ altresì esente dall’imposta la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

    5,30 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto.

    DETRAZIONE PER IMMOBILI CATEGORIA A1 – A8 – A9 -

    • La detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la relativa pertinenza è determinata in €.258,23 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, per coloro i quali possiedono, in tutto il territorio nazionale un unico immobile destinato ad abitazione principale ed una sola pertinenza (o un garage o un box o un posto auto all’aperto o una cantina) anche se distintamente iscritta in catasto, purchè faccia parte dello stabile o area condominiale –

    La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in Catasto, è determinata in €.103,29 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.

    • 7,00 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili;

    • 4,00 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

    L’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (genitori e figli), viene considerato come abitazione principale (CON ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE), previa presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il 16/12/2009.

    SI RICORDA INOLTRE CHE:

    • Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta a questo Comune per l’anno 2009 deve essere effettuato in due rate:

    1. La prima entro il 16 Giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
    2. La seconda dall’1 al 16 Dicembre 2009, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’intero anno 2009 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

    • Il versamento può essere effettuato:
    • mediante c/c postale intestato a: COMUNE DI ACI CASTELLO - Imposta Comunale sugli Immobili sul c/c n. 61164893 -
    • Tramite Modello F 24 (SENZA ULTERIORE AGGRAVIO DI SPESE) –
    • E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno 2009, per l’intera imposta dovuta –

    Aci Castello lì   MAGGIO 2009