ISTRUZIONI I.C.I. ANNO 2011
DICHIARAZIONE
Non � obbligatorio presentare la dichiarazione ICI quando le variazioni immobiliari dipendono
da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI) quali:
gli atti di compravendita di immobili ;
gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso,dei
diritti reali di propriet� e usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie.
L�obbligo di presentare la dichiarazione ICI rimane per tutti i casi in cui le modificazioni , che
non avvengono tramite atto notarile o non possono essere acquisite attraverso la banca dati
catastale, danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto.
Esempi di alcune situazioni per le quali resta l�obbligo dichiarativo:
variazione del valore di un'area fabbricabile diverso rispetto a quello dichiarato in precedenza;
il terreno agricolo � divenuto area fabbricabile o viceversa;
l'area � divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralit�;
l'immobile � di interesse storico o artistico.
Per una pi� precisa rappresentazione della casistica si rinvia alle istruzioni riportate nel modello di
dichiarazione ICI
Per gli eventi accaduti nel 2010 la dichiarazione ICI dovr� essere presentata nel 2011, entro il
temine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all�anno 2010,
utilizzando il modello ministeriale
La dichiarazione dovr� essere consegnata presso gli uffici circoscrizionali (Uffici circoscrizionali)
oppure spedita in busta chiusa all�Ufficio Tributi di questo Comune, a mezzo del servizio postale,
mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura � Dichiarazione
ICI 2010 �
ESENZIONE ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
A decorrere dal 1� gennaio 2008 non si paga pi� l�ICI sulla prima casa, con l�eccezione di
quelle di categoria catastale A1 ( abitazioni signorile), A8 ( ville ) e A9 ( castelli e palazzi di
eminenti pregi artistici o storici).
La condizione essenziale per il riconoscimento dell�esenzione � che il proprietario, l�usufruttuario o
colui che gode di un diritto reale sull�abitazione principale, e i suoi familiari dimorino abitualmente,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli del Comune di Catanzaro sono esenti dall�imposta per effetto dell�art. 7 comma h
del D.Lgs. 504/92 in quanto ricadono in aree di collina delimitate ai sensi dell�art.15 della legge 27
dicembre 1977, n� 984 � ( vedi circolare 14 giugno 1993, n9/249-)
VERSAMENTI
Come calcolare l�imposta
La base imponibile � costituita :
Per i fabbricati dalla rendita catastale al 1� gennaio dell�anno in corso, aumentata del
coefficiente di rivalutazione ( attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a :
*100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia
( gruppi catastali A e C , escluse le categorie A10 e C1);
* 140 per i fabbricati di tipo B;
* 50 per uffici, studi privati ( A10), alberghi, teatri, banche, ecc. ( D)
* 34 per negozi e botteghe ( C1);
per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1� gennaio dell�anno di
imposizione.
L�imposta � dovuta proporzionalmente ai mesi dell�anno solare per i quali si � protratto il possesso;
il mese nel quale la titolarit� si � protratta solo in parte � computato per intero in capo al soggetto
che ha posseduto l�immobile per almeno 15 giorni.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
> Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille
> altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 per mille
Detrazione per l�abitazione principale � 103,29
Quando pagare
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso pu� essere effettuato scegliendo
una delle due seguenti modalit� :
IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere
versata entro e non oltre il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le
aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima
rata versata;
IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le
aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.
- Arrotondamento: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all� euro per
difetto se la frazione � pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
Come e dove pagare
L�imposta pu� essere corrisposta mediante una delle seguenti modalit� :
versamento diretto presso gli sportelli di Equitalia Etr S.p.a., Agente della Riscossione, siti
in Via Lombardi � palazzo Metroquadro;
versamento su apposito c/c postale n� 88679535 intestato ad Equitalia Etr S.p.a. CZ-ICI;
versamento online collegandosi al sito www.equitaliaetr.it entrando nell�area pagamenti;
avvalendosi del � Modello F24 � che potr� essere ritirato presso gli uffici postali o gli sportelli
bancari utilizzando i seguenti codici:
codice Comune di Catanzaro: C352
per l'abitazione principale: 3901
per le aree fabbricabili: 3903
per altri fabbricati : 3904
per interessi : 3906
per sanzioni : 3907
Pi� dettagliate informazioni possono essere chieste direttamente
Settore Finanziario- Ufficio Tributi
Corso G. Mazzini,188 Catanzaro
Tel: 0961 881435-881402-881426-881434-881406 -
Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di :
- luned� dalle ore 11,00 alle ore 12,30
- mercoled� dalle ore 09,00 alle ore 10,30
- venerd� dalle ore 11,00 alle ore 12,30
pomeriggio � luned� dalle ore 15,30 alle 17,00
posta certificata : uff.tributi@certificata.comune.catanzaro.it