Vista la delibera della G.C. n° 31 del 14.03.05, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state determinate le aliquote, le riduzioni,le detrazioni e le modalità applicate dall’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.) per l’anno 2005.

 

Visto l’art.42,comma 2°,del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

 

Visto il parere favorevole reso dal  Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art.49,comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;

 

ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge:

 

D E L I B E R A

 

CAPO I

            Per l’anno 2006 le aliquote,riduzioni,detrazioni e modalità applicative sono determinate come appresso:

1)      per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6,5 per mille;

2)      Aliquota da applicare, per soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel punto 1): 7,00 per mille.

 

CAPO II

            Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51,52 lettera a) dell’art.3 della legge 23.12.1996,n.662.

 

CAPO III

            L’imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.01.1968 n°15 nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A/R la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.

 

CAPO IV

            L’aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni.Per beneficiare dell’aliquota agevolata, l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15gg. Dalla cessione dell’immobile, l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

L’aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

CAPO V

            Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 – rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’indente quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

                                                                                           

CAPO VI

            Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata.

 

CAPO VII

            Si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

CAPO VIII

            Di riservarsi l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributi del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996, n°662.

 

 

CAPO IX

            Di dare atto che , ai sensi del 2°comma dell’art.58 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs.n 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’impost6a ai terrenio agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

CAPO X

            Di definire i valori unitari delle Aree Fabbricabili, come segue:

 

-        Fogli di mappa n° 6-7-8-11-12-14

 

-         ZTO BR e B                   20,00  al mq.

-         ZTO Z1                             7,00  al mq.

-         ZTO C                            17,00  al mq.

 

-   Foglio di mappa 10-13

 

 -   ZTO B e BR                   27,00 al mq.

 -  ZTO Z1                            9,00 al mq.

 -  ZTO C                           22,00 al mq.