COMUNE DI MENDICINO
Provincia di Cosenza
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE
 
N. 16
Data: 21.05.2005
 
OGGETTO: approvazione regolamento comunale per definizione agevolata in materia di ICI, aree edificabili.
 
L’anno duemilacinque, il giorno ventuno, del mese di maggio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Mendicino, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri con avviso prot. n. 4834, del 17.05.2005, risultano all’appello nominale:
N
CONSIGLIERE
PRESENTE
N
CONSIGLIERE
PRESENTE
 
1
PISCITELLI Ugo
SI
10
REDA Francesca
SI
2
BRUNO Gaspare Maurizio
SI
11
RUSSO Armando Ettore
SI
3
CANNATARO Carlo
SI
12
VADACCHINO Peppino
SI
4
CUPELLI Eugenio
SI
13
BARTOLETTI Antonio
NO
5
DE CICCO Luigi
SI
14
DODARO Giuseppe
SI
6
GRECO Cristian
SI
15
GRECO Salvatore
SI
7
LIOI Antonio
SI
16
VENA Raffaele
 
8
MALIZIA Simone Giuseppe
SI
17
VOCATURO Giuseppe
 
9
PRESTA Naccarato Monica
       
ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17
PRESENTI N. 16
ASSENTI N. 1
IN PROSECUZIONE. Il Presidente del Consiglio, sig. Malizia Simone Giuseppe, constatato che i presenti sono in numero legale, alle ore 18.10, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale capo, dott. Mendicelli Francesco, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
Sono presenti i responsabili dell’Area amministrativa, finanziaria e tecnica.
La seduta è pubblica.
 
Il Presidente da la parola all’Assessore CANNATARO che legge una relazione, successivamente consegnata al Segretario comunale per l’allegazione al presente provvedimento (allegato A). Inoltre, rileva che:
- da tempo, quest’Amministrazione, opera per potenziare e migliorare l’Ufficio tributi comunali, al fine di incrementare le entrate proprie, mediante la razionalizzazione del sistema impositivo, senza fare leva sull’aumento delle aliquote, tasse e tariffe;
- l’azione amministrativa si ispira, oltre che all’evidente esigenza di incassare quanto dovuto, per garantire il buon funzionamento dei servizi comunali, anche alla necessità di rendere effettiva, uniforme ed equa, la ripartizione della pressione tributaria su tutti i soggetti operanti nel territorio del Comune di Mendicino, secondo i principi costituzionali;
- in tale ottica, appare necessario avviare un’efficace operazione di verifica in materia di imposta comunale sugli immobili, tendente a ridurre fasce di evasione ed elusione, inerenti le aree fabbricabili, per gli anni accertabili e sino al 31.12.2003;
- è intenzione dell’Ente, coinvolgere i contribuenti potenzialmente interessati, nell’azione di accertamento tributario, prevedendo delle agevolazioni in favore di coloro che, entro il termine prestabilito, presenteranno una dichiarazione ICI spontanea, diretta a regolarizzare la propria posizione contributiva;
- l’art. 13, della legge finanziaria 2003 (L 289/2002), prevede che le regioni, le province ed i comuni, nelle forme consentite dall’ordinamento, possono disciplinare l’attività di definizione agevolata dei tributi propri, con riguardo all’ammontare delle tasse ed imposte, sanzioni ed interessi, inerenti anche alle procedure di accertamento ed al contenzioso giurisdizionale;
- l’applicazione di tale potestà, è subordinata all’approvazione di un regolamento comunale che disciplini le tipologie e le modalità di definizione agevolata dei rapporti giuridici tributari instaurati dall’Ente, con i contribuenti;
- l’art. 59, comma 1, lett. g), del DLgs 446/1997, prevede che i comuni, con proprio regolamento, possano "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";
- col regolamento di cui in oggetto, vengono definiti anche i valori venali delle aree fabbricabili, per zone omogenee, da utilizzare quale limitazione al potere di accertamento del Comune, validi anche per il passato (vedasi, in proposito, la sentenza della Corte di cassazione n. 9135, del 03.05.2005);
- si propone, pertanto, di approvare l’allegato regolamento comunale per la definizione agevolata in materia di ICI, aree edificabili, con determinazione dei valori di riferimento necessari all’accertamento delle aree medesime, anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
Cons. GRECO Salvatore: esprime osservazioni sull’andamento delle riscossioni dell’ICI, aree edificabili, degli anni scorsi. Reputa necessaria un’ulteriore specificazione delle zone omogenee, a causa della diversità di valori dei terreni, derivante non solo dalla località di ubicazione, ma anche dalle caratteristiche dei terreni medesimi (ad esempio, contiguità strada). Lamenta che nella proposta deliberativa mancano riferimenti ai valori contenuti in atti di compravendita realizzati nel Comune di Mendicino.
Cons. VOCATURO: sottolinea la mancanza, nella proposta deliberativa, di riferimenti ai valori contenuti in atti di compravendita realizzati nel Comune di Mendicino.
Cons. RUSSO: osserva che i valori dei terreni sono definiti dall’UTE.
SINDACO: rileva che a Mendicino, i terreni hanno valori molto più alti e che, la differenziazione proposta, tiene conto della zonizzazione dei terreni contenuta nel PRG.
Cons. DODARO: condivide l’impostazione della proposta deliberativa, ma reputa che, in ultima analisi, sia necessario eseguire le misurazioni dei fabbricati e dei terreni. Auspica il raggiungimento di buoni risultati.
Cons. VENA: nel preannunciare l’astensione, auspica che il passo successivo sia diretto verso l’individuazione delle fasce di elusione.
Ass. CANNATARO: precisa che trattasi di concordato e non di condono; che le valutazioni dei terreni non sono di competenza dell’UTE e che i valori venali di comune commercio, sono stati elaborati sulla base degli atti di compravendita pervenuti presso l’Area tecnica comunale.
Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione in esame.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’ass. Cannataro.
Sentiti gli interventi dei consiglieri.
Esaminato l’allegato regolamento di cui in oggetto, costituito da otto articoli (all. B).
Visto il DLgs 504/1992, istitutivo dell’ICI.
Visto l’art. 13, della legge 289/2002.
Richiamati gli artt. 52 e 59, DLgs 446/1997, con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata alla legge statale.
Visti gli artt. 7 e 42, del DLgs 267/2000.
Visto l’art. 15, dello Statuto comunale.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell’Area tecnica e finanziaria, ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.
Con voti favorevoli dodici; contrari uno (cons. Greco Salvatore); astenuti tre (cons. Dodaro, Vena e Vocaturo), su sedici presenti, resi per alzata di mano.
D E L I B E R A
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo.
Di approvare l’allegato regolamento comunale per la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di ICI, aree fabbricabili, annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, composto da otto articoli (all. B).
Di precisare che con il regolamento sono determinati anche i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, da utilizzare per le comparazioni con i valori venali dichiarati.
Di dare atto che sono previste delle agevolazioni in favore dei contribuenti potenzialmente interessati all’azione di accertamento tributario, che, entro 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso, presenteranno una dichiarazione ICI spontanea, diretta a regolarizzare la propria posizione contributiva.
Di precisare che, invece, nei confronti dei contribuenti che non presenteranno dichiarazioni spontanee, l’Ufficio tributi comunale procederà all’attività di verifica; alla notifica degli avvisi di accertamento, con riscossine delle sanzioni ed interessi previsti dalla legge (DLgs 504/1992).
Di trasmettere copia dell’atto al responsabile del Servizio tributi per gli atti consequenziali.
Di dare atto che:
- a norma dell’art. 53, c. 16, L 388/2000, come modificato dalla legge finanziaria 2002, il regolamento entrerà in vigore con decorrenza dall’01.01.2005 e svolgerà effetti anche per gli anni pregressi;
- dall’01.01.2005 cesserà di avere effetto ogni altra disposizione in contrasto col regolamento testé approvato.
Di dare atto che il Regolamento in oggetto, a norma dell’art. 134, comma 3, del DLgs 267/2000, entra in vigore l’undicesimo giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.
Di disporre che, entro trenta giorni dalla data in cui diventano esecutivi, la deliberazione e il regolamento devono essere inviati alla Direzione centrale per la fiscalità locale, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
 
Dopo la votazione, il cons. Vena preannuncia la costituzione del gruppo consiliare dell’UDEUR, cui partecipano il cons. Vocaturo e lo stesso cons. Vena (capogruppo).
 
Il Presidente del Consiglio, completata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 18.40, dichiara chiusa la seduta.
REGOLAMENTO COMUNALE
per la definizione agevolata in materia di ICI, aree edificabili.
 
ART.1: ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alla definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per le aree edificabili, annualità 2000, 2001, 2002 e 2003.
ART.2: oggetto
Il regolamento disciplina il recupero dell’ICI dovuta con riferimento agli immobili ed alle annualità di cui all’art. 1, rinunciando alle sanzioni ed agli interessi, a condizione che il contribuente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso, presenti una dichiarazione ICI spontanea, diretta a regolarizzare la propria posizione contributiva.
ART.3: violazioni oggetto della definizione
Possono essere definite ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 289/2002 con rinuncia da parte del Comune dell’irrogazioni di sanzioni ed interessi, le seguenti violazioni:
a) omessa dichiarazione, anni 2000, 2001, 2002 e 2003;
b) infedele, incompleta od inesatta dichiarazione, anni 2002 e 2003;
c) omesso od insufficiente versamento, anni 2002 e 2003.
ART.4: definizione agevolata
Il contribuente per la definizione agevolata di cui al presente regolamento, entro il termine di cui all’art. 2, deve presentare una dichiarazione ICI spontanea, secondo il modello ICI di comune uso. Alla dichiarazione dev’essere allegata la ricevuta di pagamento dell’intera imposta dovuta o della prima rata.
Il valore delle aree fabbricabili oggetto di definizione, dichiarato dal contribuente, non può essere inferiore al valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili e per zone omogenee, di cui all’art. 6, del presente regolamento.
ART.5: pagamento imposta dovuta
Il pagamento dell’imposta dovuta deve avvenire secondo le misure minime ed i tempi massimi seguenti:
1) il 30 %, al momento dell’adesione (presentazione dichiarazione)
2) il 35 %, entro 90 gg. dal primo versamento
3) il 35 %, entro 150 gg. dal primo versamento.
A tal fine, il contribuente potrà concordare presso l’Ufficio tributi, la definizione personalizzata dell’imposta.
Qualora l’importo complessivo dell’ICI dovuta sia superiore ad € 1.000,00 (mille/00), il responsabile del Servizio tributi può dilazionare il pagamento fino a quattro rate e nel termine massimo di 210 giorni.
ART.6: determinazione valori aree
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59, comma 1, lett. g), del DLgs 446/97, si determinano i seguenti valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e per zone omogenee, nell’anno 2005:

  1. Zona Rosario:

  1. P.G.R. zone "B", €. 55,00 (cinquantacinque/00) al mq;
  2. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 40,00 (quaranta/00) al mq;
  3. P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona Pasquali:

  1. P.G.R. zone "B", €. 50,00 (cinquanta/00) al mq;
  2. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 35,00 (trentacinque/00) al mq;
6) P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona Tivolille/Cappelli:
7) P.G.R. zone "B", €. 40,00 (quaranta/00) al mq;

  1. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 30,00 (quaranta/00) al mq;
9) P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona Palagani:
  2. 10)P.G.R. zone "B", €. 23,00 (ventitre/00) al mq;

  3. Zona San Paolo:

  1. P.G.R. zone "B", €. 35,00 (trentacinque/00) al mq;
  2. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 30,00 (trenta/00) al mq;
13) P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona Candelisi/Stilluzzo:

  1. P.G.R. zone "B", €. 30,00 (trenta/00) al mq;
  2. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 30,00 (trenta/00) al mq;
16) P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona San Bartolo:
17) P.G.R. zone "B", €. 20,00 (venti/00) al mq;

  1. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 18,00 (diciotto/00) al mq;
19) P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona Santa Maria:

  1. P.G.R. zone "B", €. 20,00 (venti/00) al mq;
  2. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 18,00 (diciotto/00) al mq;
22) P.G.R zone "C" non lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq.

  1. Zona Rizzuto:
23) P.G.R. zone "B", €. 20,00 (venti/00) al mq;

  1. P.G.R. zone "C" lottizzate €. 15,00 (quindici/00) al mq;
25) PGR zone "C" non lottizzate €. 10,00 (dieci/00) al mq.

  1. Centro Storico:

  1. Come da valori catastali.
Tali valori sono adeguati ai prezzi di mercato praticati negli anni definibili in base al presente regolamento, decurtandoli delle seguente percentuali:
1) anno 2004, meno 2 %
2) anno 2003, meno 4 %
3) anno 2002, meno 6 %
4) anno 2001, meno 8 %
5) anno 2000, meno 10 %.
ART.7: mancata definizione agevolata
Nei confronti dei contribuenti che non presenteranno dichiarazioni spontanee per la definizione agevolata, il Servizio tributi comunale procederà alle verifica tributarie; alla notifica degli avvisi di accertamento ed alla riscossine delle sanzioni ed interessi previsti dalla legge, senza il riconoscimento di alcuna agevolazione.
ART.8: norme transitorie e finali
Il regolamento, concluso il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio, a norma dell’art. 53, c. 16, L 388/2000, come modificato dalla legge finanziaria 2002, entrerà in vigore con decorrenza dall’01.01.2005 e produrrà effetti per la definizione agevolata dell’ICI, annualità 2000, 2001, 2002 e 2003.