C O M U N E   D I   A M E N D O L A R A

 

P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A

 

 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 

N.44 DEL 31.03.2005

 

 

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OGGETTO: Determinazione aliquota Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.) anno 2005.

 

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L'anno duemilacinque, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.00, in prosieguo, nella sede municipale del Comune di Amendolara, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si e' riunita con la presenza dei Signori:

 

 

1) Melfi Mario                               Sindaco

 

2) Calabrese Vincenzo                        ViceSindaco

 

3) Liguori Antonio                           Assessore

 

4) Laschera Stefano Pace                     Assessore

 

 

    Risulta assente:

 

1) Rusciano Antonio                          Assessore

 

2) Gerundino Angelo Franco                   Assessore

 

3) Terranova Paolo Giuseppe                  Assessore

 

e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Nicola Di Leo.

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

 

L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E

 

Visto l'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'art.3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n.662:

"1. L'aliquota (dell’imposta comunale sugli immobili) e' stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e'  adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la  disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal  decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

"2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologia degli enti senza scopi di lucro.";

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Dato atto che con decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 marzo 2005 (art.1, comma 1) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2005;

Visto l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, a norma del quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF di all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Visto l'art.3, comma 48, della legge N.662/1996 a norma del quale "Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta";

Ritenuto di provvedere alla determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2005, stante la propria competenza  a norma dell’art.42, comma 2, lettera f), del T.U. N.267/2000 (“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ....f)istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;” );

Dato atto che per l'anno 2004 l'aliquota I.C.I. e' stata determinata nella misura del 6 per mille con deliberazione della Giunta Municipale N.30 del 12 marzo 2004 e che la detrazione per abitazione principale è stata fissata nella misura di Euro 129,11;

Rilevato che le disponibilità finanziarie di questo Ente, causa anche una diffusa fascia di evasione e un ulteriore taglio dei trasferimenti erariali, sono estremamente risicate tanto da imporre un rigoroso contenimento delle spese e, pertanto, con consentono per il momento di ipotizzare per il corrente esercizio finanziario una diminuzione del gettito I.C.I. attraverso una riduzione dell’aliquota applicata per gli anni decorsi o un aumento della detrazione per abitazione principale;

Ritenuto, pertanto,  di stabilire anche per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale Sugli Immobili nella misura del sei per mille;

Ritenuto, altresì, di confermare per l'anno 2005 la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 129,11;

Visto il parere contabile favorevole del responsabile di ragioneria;

Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio I.C.I.;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n.289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)“;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n.350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n.311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1) di stabilire, per la causale in narrativa, per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta

Comunale Sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 (sei) per mille;

2) di confermare per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 129,11 (Euro centoventinove/11);

3) di  dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.-

 

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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

                         

Il Sindaco

F.to Melfi Mario

 

Il Segretario Comunale                                      L'Assessore Anziano

  F.to Di Leo Nicola                                     F.to  Calabrese Vincenzo

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO: Per  la  regolarità contabile si esprime parere favorevole.

 

Data 31 marzo 2005

                                                  Il Responsabile del Servizio

                                           F.to Ass. Stefano Laschera                                   

 

 

 

UFFICIO I.C.I.: Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Data 21 marzo 2005

                                                  Il Responsabile del Servizio

                                                       Segretario Comunale

                                                    F.to Dott. Nicola Di Leo

 

 

Il Segretario Comunale

 

A T T E S T A

 

a) - che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 4 aprile 2005;

b) - che della presente pubblicazione e' stata data comunicazione ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con nota N.2278 del 4 aprile 2005.

 

Dalla Residenza Municipale, addì 4 aprile 2005

 

                                                   Il Segretario Comunale

                                                     F.to Nicola Di Leo

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Amendolara, addì 4 aprile 2005

 

 

                                                   Il Segretario Comunale

                                                     F.to Nicola Di Leo