COMUNE  DI  APRIGLIANO

Provincia di Cosenza

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 7 del Reg. data 23.04.2007

 

 

OGGETTO: Determinazione  aliquote ICI per l’anno 2007.

 

L'anno Duemilasette, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 19,30 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

ALLA PRIMA convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

 

CONSIGLIERI

Presente

Assente

 

 1. GALLUCCI FRANCESCO

SI

 

 2. PERRI GABRIELE

SI

 

 3. DONATO GIORGIO

 

SI

 4. GUALTIERI FRANCESCO

SI

 

 5. RENDE GIUSEPPE F.

SI

 

 6. MISURACA MARCELLO

SI

 

 7. CURCIO MARIO

SI

 

 8. FERRARO GIANFRANCO

SI

 

 9. CARNEVALE ANTONIO

SI

 

10. DE VUONO ROCCO

SI

 

11. ARAMINI ANTONIO

SI

 

 12. ALESSIO MAURIZIO

 

SI

13. MELE SALVATORE

SI

 

 

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 11  ASSENTI N. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando che si è tenuto conto anche dei

suggerimenti della minoranza.

 

Si da atto che esce l’Assessore Rende

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO  il DLgs. 30.12.1992 n.504 successivamente modificato e da ultimo con Decreto 15.12.1997, n. 446 che ha istituito l’imposta comunale degli immobili a decorrere dall’anno 1993;

VISTO l’art.18 e 19 della Legge 23.12.2000, n. 388 che prevede le nuova modalità di versamenti dell’ ICI;

VISTO la delibera di CC. N. 9 del 29.02.2000 con la quale è stato stabilito di confermare per l’anno 2000 le aliquote pari al  5  per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali con la detrazione di euro 103,29 e 6 per mille per tutti gli altri cespiti imponibili;

VISTO l’art.31 comma 1 della Legge 23.12.1998 n.448 che fissa al 31 dicembre il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, compreso l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art.1 comma 3 del D L.gs. 28.9.98 n.360;

VISTO che  l’art.27 comma 8 della Legge 448/2001  dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che ai sensi del comma 156 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 la competenza a deliberare le aliquote ICI appartiene al Consiglio Comunale;

VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 22/02/2007 con la quale vengono proposte al Consiglio Comunale, per come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 2007, variazioni sulle aliquote ICI da adottare per l’anno in corso;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

RICHIAMATO gli 42,151 e 162 del DLgs n. 267/2000 Ordinamento Enti Locali ed il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio Finanziario sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, così come previsto dall'art. 239 lettera b) del citato DLgs. N.267/2000:

VOTI  FAVOREVOLI UNANIMI :

 

                                                               D E L I B E R A

 1)  La narrativa è parte dell’atto deliberativo;

 2) Di determinare per l’anno 2007 le aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili così come  proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 8 adottato nella seduta del 22/02/2007 nel modo seguente:

a) 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con la detrazione di Euro 103,29, precisando che saranno altresì soggette all’aliquota del 4 per mille anche le pertinenze (intendendo per tali unità immobiliari registrate in Catasto alla categoria C/2 e C/6, una per ogni categoria) delle abitazioni principali in uso alle stesse sia pure contraddistinte da un diverso numero di accatastamento;

b) 7 (sette) per mille per le unità immobiliari e loro pertinenze, a disposizione come      seconde abitazioni;

c)  6 (sei) per mille per tutti gli altri cespiti immobiliari (terreni ecc.);

 

3) Di trasmettere copia del presente atto agli uffici competenti e all’Albo Pretorio;

4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente

    eseguibile, ex art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.