PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

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P.I. 01113300766 - C/C/P 12914859 C.F. 85000430760 Comune di Ripacandida Serv. Tesoreria

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.  3137                                                                              Reg. N° 282

Sessione Ordinaria

Delibera N. 13   

 Adunanza del

  07.05.2010

  Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010.

 

       

          L'anno Duemiladieci Il giorno  sette del mese di  Maggio  alle ore 10,10 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Pareri ex art. 49 del TUEL n.267/00

 

CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

REGOLARITA' TECNICA

 

1)

ANNUNZIATA

Giuseppe

SI

Parere:

 

2)

DISABATO

Pasquale

SI

 

Il Responsabile del servizio

 

3)

INGENITO

Aniello

 SI

 

 

4)

LEPELLERE

Patrizia

SI

 

 

5)

LETTIERI

Antonio

SI

 

 

6)

PUGLIESE

Mauro

SI

REGOLARITA' CONTABILE

 

7)

PRISCO

Aniello

SI

Parere: 

 

 

8)

RONDINELLA

Michele

SI

 

Il Responsabile del servizio

 

9)

SINISI

Michele

SI

 

10)

SPINAZZOLA

Michele

SI

 

 

11)

CHIARITO

Donato

SI

 

 

12)

MUSTO

Donato Natalino

SI

 

 

13)

RONDINELLA

Donato

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati:

13

 

Presenti n.   13        

 

 

 

In carica :

13

 

Assenti n.    0        

  

 

 

 

 

 

 

 Presiede: ANNUNZIATA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco

   

Partecipa il Segretario comunale signor  . con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

La seduta è Pubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  o ORIGINALE

 

 o COPIA CONFORME

COMUNE DI RIPACANDIDA

 

PROVINCIA DI POTENZA

 

 

 

 

 

UDITI i vari interventi succedutosi,  che vengono tutti riportati su apposito foglio, che allegato alla presente sotto la lett. “A” ne diventa parte integrante e sostanziale;

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

ASCOLTATA in aula la relazione resa dal Sindaco che esprime le proprie valutazioni sulle motivazioni che hanno portato alla presentazione in Consiglio Comunale del presente atto.

PREMESSO:

§         che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

§         che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI;

§         che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;

§         che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base di Euro 103,29, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

§         che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

§         che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

§         che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;

§         che lo stesso art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 stabilisce che i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono fissare un’aliquota ICI più elevata, in misura superiore fino al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

§         che l’art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilità di stabilire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

§         che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

§         che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che l’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

§         con l’art. 1, del D.L. 27.05.2008 N° 93 convertito, con modificazioni dalla Legge 27.07.2008 N° 126, è stata disposta l’esenzione dall’ICI a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eslusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del Decreto stesso;

§         che sulla base del vigente regolamento il comune ha assimilato all’abitazione principale:

        - l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il 1° grado (art. 59, comma 1,

          lettera e), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);

               - n. 3 pertinenze dell’abitazione principale, accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, Le agevolazioni di cui

                 innanzi sono limitate ad un massimo di tre pertinenze, una per ciascuna delle tipologie individuate. (art. 59,

                 comma 1, lettera d), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);

§         che la perdita di gettito ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate ammonta a € 21.987,02, così come risulta dalla certificazione inviata al Ministero dell’interno ai sensi del D.M. 1° aprile 2009;

§         che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili previsto per l’anno 2010, ammonta presuntivamente a € 115.000,00, in linea con quanto previsto nel bilancio 2009;

 RICHIAMATE:

§         la propria deliberazione N° 8  del 10.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la formazione degli stanziamenti programmatici 2009/2011;

§         la propria deliberazione n. 96 del 7.12.2005 con la quale si è proceduto alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. e sue successive varianti ai soli fini di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 2000 al 2005;

VISTI:

  • l’art.118, comma 6, della Costituzione, secondo il quale i Comuni stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • l’art. 3, comma 1, lett. e, del regolamento comunale di contabilità, secondo il quale è adempimento del servizio finanziario la formulazione di proposta in materia tributaria e tariffaria;
  • l’art. 4 del  regolamento  comunale delle entrate in merito alle modalità di determinazione dei canoni, prezzi e tariffe;
  • il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera C.C. n. 10 del 01.04.2004, come successivamente integrato e modificato con deliberazione di C.C. n21 del 28.06.2004;

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

VISTO:

§         che con decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. n. 301 in data
29 dicembre 2009) è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010;

§         l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 N° 448, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

§         l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

§         il D.Lgs. N° 267/2000 recante il “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

§          la legge 22 dicembre 2087, n. 203 (in GU n. 303 del 30-12-2008 - Suppl. Ordinario n.285) legge Finanziaria 2009);

  • la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 28.4.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2009;

§         l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (…) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”

§         l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

§         Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

ATTESO che, sulla base dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la sospensione del potere dei comuni e delle province di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza di cui al decreto legge n. 93/2008:

a)       si estende anche al potere di modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducano, indirettamente, in un aumento del prelievo fiscale (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Piemonte, parere n. 9/2009);

b)       si estende anche alla istituzione di nuovi tributi (esempio addizionale comunale all’IRPEF o imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche) (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 74/2008);

c)       non si applica agli aumenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale 2010 deliberati prima del
28 maggio 2008 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, pareri nn. 92/2008; 21/2009)

d)       non si applica agli adeguamenti automatici delle tariffe previste da disposizioni di legge (Corte dei conti – Sez. reg.le controllo Emilia Romagna);

e)      non si applica all’adeguamento dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento di cui all’articolo 59, comma 1, lettera g), del d.Lgs.
n. 446/1997 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 1004/2009);

CONSIDERATO che le altre tariffe, non variabili a seguito dell’art. 77-bis , comma 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, sono da intendersi confermate per effetto dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

 

ACQUISITI:

§         il parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. N° 267/2000;

§         il parere favorevole, in merito alla regolarità contabile,  espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del TUEL N° 267/2000;

CON voti  n. 9 (nove) favorevoli (coalizione di maggioranza) n. 4 (quattro) contrari (coalizione di minoranza) e nessun astenuto;

  

DELIBERA

 

I.         Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intendono tutte integralmente richiamate ed approvate.

II.  Di prendere atto della impossibilità normativa di incrementare l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010, che pertanto viene così determinata nelle misure, sotto meglio indicato:

III. Con effetto dal 1° gennaio 2010 le aliquote ICI vengono determinate come segue:

1) aliquota da applicare:  

o  per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;

o  per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale:    Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: Cinque ( 5 ) per mille;

5.2.        cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: Cinque ( 5 ) per mille;

6) aliquota agevolata (2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)      al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: Quattro ( 4 ) per mille;

b)      al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: Quattro ( 4 ) per mille;

c)      alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: Quattro ( 4 ) per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7)      aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

8)      aliquota da applicare ad impianti produttivi quali le pale eoliche: sette (7,00)   per mille;

IV.  Di stabilire nella misura del  Quattro (4) per mille, per un periodo non superiore a Tre anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V.   Di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge 126/2008 la quale ha disposto l’esenzione ICI a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del Decreto stesso. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i  suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VI. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

VII.Di non procedere per l’anno 2010 all’adeguamento all’indice ISTAT dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. sue successive varianti, ma di confermare gli stessi valori determinati per l’anno 2005 con la propria deliberazione N° 96 del 7.12.2005, esecutiva ai sensi di legge.

VIII.Di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2010 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

IX. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare  immediata attuazione alla presente, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000;

 

CON successiva e separata Votazione dalla quale è emerso il seguente risultato: n. 9 (nove) favorevoli (coalizione di maggioranza) n. 4 (quattro) contrari (coalizione di minoranza) e nessuno astenuto, resi nelle forme di legge (voto palese).

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del               D. Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Letto confermato e sottoscritto

 

Il Presidente                                                                              Il Segretario dell’Ente

      Giuseppe ANNUNZIATA                                                 dott.ssa Angela FERRENTI

 

 

 


certificato  di  pubblicazione

 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi             all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al             ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

                                                                                                        Il Segretario dell’Ente

                                                                                                           dott.ssa Angela FERRENTI

 

 

 

 


certificato  di  esecutività’

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

                                                                                                        Il Segretario dell’Ente

                                                                                                            dott.ssa Angela FERRENTI

Addì

 

 

 

 


o  ORIGINALE della Deliberazione

o  COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

 

                                                                                                        Il Segretario dell’Ente

                                                                                                           dott.ssa Angela FERRENTI

Addì   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale N° 13 del 7.5.2010

 

Relaziona il Sindaco in merito e dice che tale maggioranza ha ritenuto di lasciare invariate anche per quest’anno le aliquote relative all’ICI.

Interviene il Consigliere Musto e dice: “per me è troppo riduttiva la esposizione e la relazione fatta dal Sindaco,  occorrerebbe in tale periodo di crisi ridurre le aliquote ICI, tra l’altro, lo avevate pure annunciato in precedenza e senza che queste riduzioni  vengano agganciate ai proventi dell’Eolico.  Dal mio punto di vista si doveva mettere mano oggi alle riduzioni delle aliquote ICI”.

Replica il Sindaco e dice al Consigliere Musto “è vero che noi abbiamo detto che vogliamo abbassare le tasse, ma, occorre fare i conti con le esigenze di bilancio”. Egli prosegue dicendo: “come si può diminuire una tassa, un gettito fiscale, sapendo che ciò ha come diretta conseguenza una proporzionale riduzione dei contributi statali? Fare pagare meno tasse significa pure avere meno contributi dallo Stato allora occorre trovare altri sistemi per aiutare la cittadinanza e quindi è una precisa scelta di tale maggioranza non aumentare il gettito ICI e trovare altre soluzioni per manifestare solidarietà alla comunità”.

Interviene il consigliere Spinazzola e dice: “apprendiamo oggi da tale Amministrazione la decisione di non diminuire l’aliquota ICI, ma, ricordiamo che l’aliquota del 6 per mille l’aveva aumentata il Commissario Prefettizio. Per la situazione di Ripacandida, in realtà, molte effettive prime case sono considerate seconde case”.

Replica il Sindaco  dicendo che vi è una visione in materia totalmente diversa fra maggioranza e minoranza e ritiene delirante il discorso fatto dal consigliere Spinazzola se portato alle estreme conseguenze, ovvero, si fa invito agli evasori fiscali a non regolarizzare la propria posizione fiscale. Dice, inoltre, “Noi veniamo ad amministrare per conseguire il bene comune. Il vero problema è se si può veramente abbassare l’aliquota ICI?. Per me quello che conta è che l’abbassamento delle aliquote fiscali debba essere per forza maggiore collegato all’effettivo introito delle royalties dell’eolico, ma, alla data odierna è certo che tale impianto ancora non è andato in funzione”.

Replica il consigliere  Musto e dice: “ha parlato il Sindaco per mezz’ora ma in realtà non ha detto niente” continua dicendo “Si possono anche ridurre le tasse limando le altre voci di spesa contenute in bilancio. Le amministrazioni precedenti non è vero che hanno aumentato le aliquote. Quando il Sindaco dice che riducendo le aliquote ICI si diminuisce l’introito da parte dello Stato non è affatto vero. Invito il Sindaco a non dire cose inutili”.

Interviene il consigliere Spinazzola che precisa: “nell’intervento precedente io non ha mai  né detto e    pensato di incitare le persone a non pagare le tasse. La gente, secondo me, oggi ha capito che il Sindaco rispetto a tre anni fa, quando era in minoranza, ha cambiato opinione su tutto!”.

Interviene il consigliere Lettieri che dice: “certo che tutti noi vorremmo abbassare le tasse e mi auguro che la minoranza si auspichi che noi riusciamo ad abbassare le tasse. Guardiamo nel nostro circondario e rendiamoci conto, ad esempio, che il Comune di Potenza ha aumentato l’aliquota al 7 per mille.”

 

 

 



 

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VERBALE DI DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

Delibera N. 13  

 Adunanza del

    07.5.2010

  Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010.

 

       

          L'anno Duemiladieci Il giorno  sette del mese di  maggio  alle ore 10,10 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Pareri ex art. 49 del TUEL n.267/00

 

CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

REGOLARITA' TECNICA

 

1)

ANNUNZIATA

Giuseppe

SI

Parere:

 

2)

DISABATO

Pasquale

SI

 

Il Responsabile del servizio

 

3)

INGENITO

Aniello

 SI

 

 

4)

LEPELLERE

Patrizia

SI

 

 

5)

LETTIERI

Antonio

SI

 

 

6)

PUGLIESE

Mauro

SI

REGOLARITA' CONTABILE

 

7)

PRISCO

Aniello

SI

Parere: 

 

 

8)

RONDINELLA

Michele

 SI

Il Responsabile del servizio

 

9)

SINISI

Michele

 SI

 

10)

SPINAZZOLA

Michele

SI

 

 

11)

CHIARITO

Donato

 SI

 

 

12)

MUSTO

Donato Natalino

SI

 

 

13)

RONDINELLA

Donato

 SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati:

13

 

Presenti n.   13       

 

 

 

In carica :

13

 

Assenti n.  0       

  

 

 

 

 

 

 

 Presiede: ANNUNZIATA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco

   

Partecipa il Segretario comunale signor  . con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

La seduta è Pubblica

Il Sindaco, su segnalazione del consigliere Musto Donato Natalino, chiede di mettere ai voti la proposta dell’anticipazione della trattazione del punto posto al N° 8 dell’ordine del giorno: “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010”. Si allontana dall’aula il consigliere Lepellere, altresì, si allontanano dall’aula  i quattro consiglieri di minoranza contestualmente il consigliere Rondinella Donato, alle ore 18,00,  chiede al Segretario la verifica del numero legale dei presenti in aula. Il Segretario riprocede all’appello dei presenti che risultano essere: Annunziata, Disabato, Ingenito, Lettieri, Pugliese e Prisco. Il Sindaco, avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, chiede la sospensione della seduta. Alle ore 18,05 rientra in aula il consigliere Lepellere seguito dai quattro consiglieri di minoranza. Constatato il sussistere del numero legale si riprendono i lavori e si procede alla votazione della proposta fatta dal Presidente che sortisce l’esito unanime all’anticipazione della trattazione del punto.  I consiglieri Rondinella e Chiarito abbandonano l’aula.  

 

Aperta la discussione in aula sull'argomento in oggetto  iscritto, inizialmente, al N° 8 dell'ordine del giorno, in seguito spostato al N° 3 dell’ordine del giorno.

 

 

 

 

 

 


certificato  di  esecutività’

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

                                                                                                        Il Segretario dell’Ente

                                                                                                            dott.ssa Angela FERRENTI

Addì

 

 

 

 


o  ORIGINALE della Deliberazione

o  COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

 

                                                                                                        Il Segretario dell’Ente

                                                                                                           dott.ssa Angela FERRENTI

Addì   29.04.2009