LE NOVITÀ DELL’ICI PER IL 2008

Già a partire dall’anno 2008 non è più dovuta l’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dove per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all’abitazione principale:

·    pertinenze dell’abitazione principale, nel limite massimo di due unità, di cui una appartenente alla categoria catastale C2 e l’altra alla categoria catastale C6;

·    unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, purché sia stata presentata al Catasto regolare richiesta di accorpamento delle unità medesime;

·    le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari;

·    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·    gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.);

·    unità immobiliari appartenenti ai coniugi separati o divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non ne posseggano un’altra già destinata ad abitazione nel medesimo comune.

Nessun cambiamento, invece, per le aliquote, che risultano confermate rispetto al 2007 e, pertanto, così definite:

Aliquota ridotta al 3 per mille per gli immobili concessi in locazione con contratti a canone agevolato (legge 431/98):

·    a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (art. 2, c. 3), a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a tre anni;

·    a studenti universitari (art. 5, cc. 2 e 3), a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore a sei mesi.

Aliquota maggiorata al 9 per mille per le abitazioni a disposizione del contribuente, che risultano prive di contratto di locazione, regolarmente registrato, da almeno due anni.

Aliquota ordinaria al 7 per mille per tutti i casi in cui non sia prevista espressamente una diversa aliquota (es. uso gratuito a parenti).

Per le aree edificabili, sono stati determinati i nuovi valori di mercato che possono essere utilizzati come base di calcolo per il pagamento dell’ICI 2008, con aliquota fissata al 7,20 per mille.

Come per il 2007, la scadenza dell’acconto, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta, è fissata al 16 giugno, mentre la seconda rata a saldo andrà corrisposta entro il 16 dicembre. Oltre, alle tradizionali forme di pagamento (c/c postale n. 88612825 e versamento presso gli sportelli del Concessionario Equitalia Potenza Spa) è ammessa la possibilità di utilizzare il modello F24. Infine, l’importo totale da versare dovrà essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste o evitare la maggiorazione d’aliquota, è necessario presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Potenza apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti. Continuano, tuttavia, a produrre effetti le dichiarazioni sostitutive regolarmente presentate dai contribuenti nel corso degli anni precedenti, a condizione che non siano intervenute variazioni tali da far venir meno il diritto all’agevolazione.

A partire dal 2008 è soppresso l’obbligo di presentare la comunicazione di variazione ICI per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare (es. atti di compravendita). Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI (modello ministeriale), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008, per le variazioni rilevanti ai fini ICI che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare (volture catastali, locazione finanziaria, concessione di aree demaniali).

ESENZIONE

PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale, cioè la casa in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale (es. diritto di abitazione per il coniuge superstite) e i suoi familiari risiedono, l’imposta non è più dovuta a decorrere dall’anno 2008, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9.  

 

UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilate all’abitazione principale e dunque escluse dal pagamento dell’ICI le seguenti unità immobiliari:

-         due o più unità abitative contigue, occupate ad uso abitazione principale, dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che sia stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime; in tale caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-         le abitazioni non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

-         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-         gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.);

-         unità immobiliari appartenenti ai coniugi separati o divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non ne posseggano un’altra già destinata ad abitazione nel medesimo comune.

Nel caso di più contitolari della stessa abitazione, l’esclusione dal pagamento dell’imposta spetterà solo a coloro tra questi che risiedono in tale abitazione. In caso di variazione della residenza in corso d’anno, l’esenzione spetterà per i soli mesi in cui si è mantenuta la residenza nell’abitazione di cui si è titolare.

Alcuni esempi:

-         nel caso di fratello e sorella, proprietari ognuno al 50%, ma non conviventi, l’esenzione spetterà solo a chi, tra i due, risiede in quella abitazione;

-         nel caso di abitazione acquistata il 1° gennaio 2008, nella quale si è acquisita la residenza solo a partire dal 1° maggio 2008, l’ICI sarà dovuta con aliquota ordinaria, per 4 mesi, entro la scadenza di giugno, mentre sarà esentata per i restanti 8 mesi dell’anno 2008.

L’acquisizione o la perdita del requisito di abitazione principale nel corso dell’anno 2008 deve essere dichiarata entro il 16 dicembre 2008 (i relativi modelli sono in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché sul sito internet del Comune).  

 

REGIME DELLE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

L’esclusione dal pagamento dell’ICI si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Si intende per pertinenza il garage (o box o posto auto) e la cantina (o deposito), di cui rispettivamente alle categorie catastali C6 e C2, anche se ubicati in edificio o complesso immobiliare diverso da quello dell’abitazione principale e purché dichiarati come pertinenze della abitazione principale anche ai fini della dichiarazione dei redditi (Quadro B - Redditi dei fabbricati - dei Modelli 730 o UNICO), ove presentata.

L’esenzione è limitata ad un massimo di due pertinenze, una per ciascuna delle tipologie su indicate: un solo garage o box o posto auto (categoria catastale C6) ed una sola cantina o deposito (categoria catastale C2) e per poterne usufruire nell’anno 2008 è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva al Comune di Potenza entro il 16 dicembre 2008 (i relativi modelli sono in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché sul sito internet del Comune). Le dichiarazioni sostitutive, regolarmente presentate dai contribuenti a partire dall’anno 2000 producono effetti anche per gli anni successivi, sempre che non sia venuto meno il requisito di pertinenzialità dell’immobile rispetto all’abitazione principale del contribuente, nel qual caso occorre darne comunicazione entro 90 giorni.

Nel caso in cui il contribuente avesse precedentemente dichiarato di possedere n. 3 pertinenze, si considereranno tali, nel rispetto dei nuovi limiti suindicati (max un C2 e max un C6), le unità immobiliari con rendita catastale più alta fra quelle denunciate.        

 

 

 

 

 

FATTISPECIE

AGEVOLATE

 

ALIQUOTA AL 3 PER MILLE PER LE ABITAZIONI DATE IN FITTO CON CONTRATTI A CANONE AGEVOLATO

L’aliquota è ridotta al 3 per mille, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per gli immobili concessi in locazione con contratti a canone agevolato (prezzi inferiori a quelli di mercato e in base a contratti tipo concordati in sede locale tra le maggiori organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori):

-         a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (art. 2, comma 3, L. 431/98), a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a tre anni;

-         a studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98), a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore a sei mesi.

Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre 2008, con allegata copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, concluso a norma dell’accordo territoriale siglato in attuazione della Legge 431/98. La dichiarazione va presentata una sola volta ed ha effetto per tutta la durata del contratto di locazione, salvo proroga da comunicare sempre nel termine del 16 dicembre dell’anno di riferimento. È fatto inoltre obbligo di comunicare l’eventuale recesso dal contratto del conduttore entro 180 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 431/98.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata mediante perizia tecnica richiesta dalla parte interessata all’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del contribuente. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove già esista agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale l’accertamento dell’inagibilità o inabitabilità; in caso contrario, ovvero quando non esista accertamento presso l’Ufficio Tecnico comunale, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere necessariamente corredata da apposita consulenza tecnica di parte giurata attestante l’inagibilità o inabitabilità. La riduzione dell’imposta opera a far data dalla presentazione della richiesta di perizia ovvero, dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire al Comune la su descritta dichiarazione sostitutiva. 

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati diroccati, pericolanti o fatiscenti, il cui degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero:

-         fabbricati il cui solaio o tetto presenta lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;

-         fabbricati i cui muri perimetrali presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;

-         fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.

ALTRE

FATTISPECIE

 

ALIQUOTA AL 9 PER MILLE PER LE CASE SFITTE

L’aliquota è viceversa aumentata al 9 per mille per le abitazioni non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le quali, al 1° gennaio 2008, da almeno due anni, non sono stati  registrati contratti di locazione, ovvero non risultano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado ivi residenti.

Per evitare la maggiorazione d’aliquota, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre 2008, allegando, in caso di locazione, copia del contratto regolarmente registrato. La dichiarazione va presentata una sola volta ed ha effetto fino a quando non siano trascorsi due anni decorrenti dalla scadenza del contratto di locazione, ovvero dalla cessazione dell’uso gratuito in favore dei parenti fino al secondo grado.

ALIQUOTA AL 7 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

Per tutti gli immobili per i quali non è espressamente prevista un’aliquota agevolata o maggiorata si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.

INFORMAZIONI

GENERALI

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER L’ANNO 2008

A partire dal 2008 è soppresso l’obbligo di presentare la comunicazione di variazione ICI per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare (es. atti di compravendita). Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI (modello ministeriale), per le modificazioni rilevanti ai fini ICI, intervenute a partire dal 1° gennaio 2008, che dipendono da atti o variazioni non soggetti a pubblicità immobiliare quali, a titolo esemplificativo:

-         locazione finanziaria o concessione amministrativa su aree demaniali;

-         variazione da terreno agricolo ad area edificabile a seguito di costruzione di fabbricato in zona rurale;

-         variazione da fabbricato ad area edificabile a seguito di demolizione del fabbricato;

-         acquisizione o perdita del diritto all’esenzione o all’esclusione ICI;

-         variazioni catastali per lavori di ristrutturazione o per cambi di destinazione d’uso;

-         aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria;

-         assegnazione di alloggi a soci di cooperativa edilizia.  

Per un elencazione esaustiva dei casi in cui va presentata la dichiarazione ICI, si rimanda alle istruzioni per la compilazione della stessa predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ICI (Legge 383/2001) 

Nel caso di più soggetti tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

La dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno 2008 va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 (31 luglio 2009), direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Potenza ovvero, spedita per posta con raccomandata semplice indirizzata al Comune di Potenza, Ufficio Tributi, C.da S. Antonio la Macchia, 85100 Potenza. Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Dichiarazione ICI”.

I modelli per la dichiarazione ICI 2008, non appena verranno approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno resi disponibili presso l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.potenza.it.

Si precisa che per l’anno fiscale 2008 questa Amministrazione ritiene comunque regolari le variazioni presentate sui vecchi modelli di comunicazione.

DECESSO DEL PROPRIETARIO

Se il proprietario dell’immobile è deceduto nel corso dell’anno 2008, il pagamento dell’ICI va fatto nel modo seguente:

-         per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto, con il bollettino intestato al deceduto, a cura di uno degli eredi;

-         per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto, a proprio nome, dal coniuge superstite, ovvero dall’usufruttuario, ovvero, in mancanza di questi, dagli eredi ciascuno per la propria quota di possesso.

Si ricorda che coloro che sono proprietari di altri immobili nel Comune di Potenza possono utilizzare un unico bollettino, aggiungendo quanto dovuto per l’immobile ereditato, o di cui sono divenuti titolari di diritto reale di godimento, a quanto già dovuto per gli altri immobili.

NORME DI RIFERIMENTO

-         Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

-         Regolamento per la disciplina dell’ICI approvato con Deliberazione consiliare n. 19 del 25 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

-         Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 2007, concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2007, che in mancanza di nuova deliberazione si intendono prorogate anche per l’anno 2008 (art.1, comma 169, L. 296/2006);

-         Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20 maggio 2008, concernente la definizione dei valori di mercato delle aree edificabili per l’anno 2008.