DELIBERA

 

1.      Di fissare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili nell’anno 2005, l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

 

2.      Di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili, le aliquote da applicare nell’anno 2005 per particolari tipologie di immobili come da prospetto che segue:

 

aliquota 5,50 ‰:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi

Pertinenze dell’abitazione principale, nel limite massimo di due unità, di cui una appartenente alla categoria catastale C2 (cantine o depositi) e l’altra alla categoria catastale C6 (garage, box o posti auto)

Abitazioni, nel numero massimo di una unità per ciascun soggetto passivo con quota di possesso non inferiore al 50%, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno

Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purché sia stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime

Unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari

Alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica

 

aliquota 2 ‰:

Immobili concessi in locazione in base a contratti tipo, di durata non inferiore a tre anni, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, e destinati ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi

Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a studenti universitari in base a contratti-tipo, di durata non inferiore a sei mesi, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 431/98

 

aliquota 9 ‰:

Immobili ad uso abitativo non locati, per i quali al 1° gennaio 2005 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

 

3.      Stabilire che, per l’anno 2005, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare ed in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, Euro 103,29 ovvero, nella ipotesi di nuclei familiari composti da non meno di quattro persone, con reddito complessivo non superiore ad Euro 25.823,00 lordi e che possiedono esclusivamente l’immobile adibito a prima casa, Euro 155,00;