Per l'anno 2005 restano confermate le aliquote dell'anno precedente: si allega delibera anno 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

 

-         Premesso che con legge – delega n. 421 del 23.10.1992, sono state emanate norme in materia di sanità, previdenza, pubblico impiego e finanza territoriale;

-         Visto l’articolo 4 della predetta legge;

-         Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 ( in G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992 – SO), concernente “Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 “, il quale al titolo 1°, CAP.1°, istituisce l’imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. );

-         Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1°, di detto decreto legislativo, il quale prevede che l’aliquota è stabilita in misura unica con delibera della Giunta Comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno;

-         Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in virtù del quale “ il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali ……. è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione “ ……..;

-         Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 23 dicembre 2003, con il quale “ Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2004 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2004 “, ( in G.U. n.302 del 31.12.2003 );

-         Viste tutte le precedenti proprie deliberazioni, con le quali, per gli anni dal 1993 all’anno 2003 l’aliquota in questione è stata fissata nella percentuale unica del  5%° ( cinque per mille );

-         Vista, infine, la propria deliberazione n. 27 del 14/03/2003, con la quale è stata confermata nella medesima misura del 5%° l’aliquota predetta per l’anno 2003;

-         Rilevata la necessità di adottare il presente atto da far valere per l’anno 2004, confermando nella misura del  5%° ( cinque per mille ) l’aliquota ordinaria della predetta imposta per il territorio di questo Comune, e stabilendo nella misura del 4,%° ( quattro per mille) l’aliquota speciale relativa ai fabbricati ricadenti nella zona omogenea A ( RESIDENZIALE CONSERVATIVA CENTRO STORICO ), come da tavola n. 9 “ZONIZZAZIONE SU RETICOLO CATASTALE F.54 RAPP 1: 1000, che si allega alla presente sotto la lettera “A”;

-         Ravvisata la necessità di stabilire le dette aliquote in modo ritenuto equitativo, in considerazione delle scarse occasioni di autentica autonomia impositiva, della perdita che questo Comune ha subito per la soppressione dell’imposta I.N.V.I.M – I.C.I.A.P. e tasse di concessione comunale e per le prospettive di miglioramento quali – quantitativo nell’erogazione dei servizi, ma anche per la necessità di esprimere concreti segnali di interesse per le sorti del Centro Storico di questo Comune, soggetto a sempre maggiore spopolamento;

-         Ravvisata, in relazione al disposto dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000, la propria competenza in merito;

-         Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile, ex articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

-         Con voti unanimi e palesi,

 

D E L I B E R A

 

1)      Di fissare al 5%° ( cinque per mille ) l’aliquota ordinaria I.C.I. ( Imposta Comunale sugli Immobili ) da valere per questo territorio comunale per l’anno “ 2004 “ e ciò in relazione all’articolo 6, comma 1°, del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 e per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

2)      Di fissare al 4,%° ( quattro per mille ) l’aliquota speciale I.C.I. anno 2004 da valere esclusivamente per i fabbricati ricadenti nella zona omogenea A ( RESIDENZIALE CONSERVATIVA CENTRO STORICO ), come da tavola n. 9 “ZONIZZAZIONE SU RETICOLO CATASTALE f.54 rapp 1:1000, che si allega alla presente sotto la lettera “A”;

3)      Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.