COMUNE DI SANT’ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

deliberazione di C.C. N. 11 del 29.03.07

Omissis…..

D E LI B E R A

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente

deliberato;

2. Di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni approvate con

delibera della G.C. n. 16 del 21.02.06 il tutto come specificatamente

riportato

a) Unità immobiliare adibita ad

Abitazione principale

4/1000

Quattro per mille

b)

Altre unità immobiliari

6/1000

Sei per mille

c)

Aree edificabile

6/1000

Sei per mille

d) Aliquota agevolata a favore di

Proprietari che eseguono

interventi volti al recupero di

unità immobiliari inagibili o

inabitabili

4/1000

Quattro per mille

e) Aliquota agevolata a favore di

proprietari che eseguono

interventi finalizzati al recupero

di immobili di interesse artistico o

architettonico nel centro storico

4/1000

Quattro per mille

3. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a due

anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle

imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la

costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata

l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di

ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla

vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve

comunicare al Comune i data relativi agli acquirenti e la data del contratto.

L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione

della costruzione a quella del contratto di vendita;

4.di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza

del suo ammontare, €. 103.30 rapportate al periodo dell’anno durante il

quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima

si verifica.

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente,

che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risulta residente

anagrafico, salvo prova contraria.

Sono equiparate ad abitazione principale e pertanto alla medesima

aliquota e detrazione:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci

assegnatari;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo

da altri soggetti;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a

condizione che non risultino locate;

d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate

in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come

individuate dall’articolo 817 del codice civile e ciò

indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia

catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve

comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle

pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli

adempimenti da parte del contribuente.

E’ altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare

concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di

quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra

indicate. Tale agevolazione, in sede di prima applicazione, sarà

riconosciuta solo mediante presentazione di apposita dichiarazione

attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di

parentela dell’occupante.

1. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino

nelle situazioni di particolare disagio economico-sociale (disabili con

accompagnamento 100%), sia applicata l’elevazione della detrazione

pari a €. 258,00 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;